Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2017
Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2017
- Data di deposito
- 12 aprile 2017
- Data di decisione
- 21 febbraio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
- art. 91, comma 1, bis, legge della Regione Liguria n. 18 del 21 giugno 1999
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 74, comma 2, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 74, comma 2, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 75, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- decreto del Ministro dell'ambiente n. 131 del 16 giugno 2008
- decreto del Ministro dell'ambiente n. 156 del 27 novembre 2013
Massime
Massima n. 39552
La tutela dell'ambiente - nel cui ambito rientra la difesa del suolo - non può identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una "materia trasversale", la quale, proprio per la sua trasversalità, implica l'esistenza di competenze diverse che ben possono essere regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009 ). Alle Regioni non è consentito apportare deroghe in peius ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, ma soltanto eventualmente incrementare i livelli di tale tutela, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalle disposizioni legislative dello Stato, le quali fungono, pertanto, da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza. ( Precedenti citati: sentenza n. 300 del 2013; sentenza n. 407 del 2002, che, riservando allo Stato la fissazione di standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, non escludeva la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali ).
Massima n. 39553
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale -sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999, il quale attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi ed a fini di graduazione e diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia idraulica, i corsi d'acqua di modeste dimensioni che, a causa delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, abbiano perso le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile. Pur riguardando la difesa del suolo (riconducibile alla "tutela dell'ambiente" e non al "governo del territorio"), la disposizione regionale non contrasta con la normativa statale attinente ai corpi idrici superficiali, in quanto - correttamente interpretata - evidenzia un oggetto diverso da quello disciplinato dagli artt. 74, comma 2, lett. f) e g), e 75, comma 3, del codice dell'ambiente e non deroga alle prescrizioni tecniche poste dai decreti del Ministro dell'ambiente n. 131 del 2008 e n. 156 del 2013, bensì integra tale disciplina, avendo come unico scopo di individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, corpi idrici assimilabili, per caratteristiche oggettive, a canali di drenaggio urbano o a fognature, che altrimenti sfuggirebbero all'ambito di applicazione delle normative di polizia idraulica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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