Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2017

Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2017
Data di deposito
12 aprile 2017
Data di decisione
22 febbraio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 11 del 13 aprile 2016
  • art. 8, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 21 giugno 1996
  • art. 9, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 21 giugno 1996
  • art. 19, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 21 giugno 1996

Parametri

Massime

Massima n. 39906

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, la materia dell'ambiente è una "materia traversale" poiché sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quelle dettate dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Pertanto, l'esercizio della competenza legislativa regionale nelle materie di propria competenza trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007 ).

Massima n. 39907

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 (modificativo degli artt. 8, comma 6, e 19, comma 3, e aggiuntivo del comma 2-bis all'art. 9, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 1996). La norma impugnata dal Governo - che, al dichiarato fine di incrementare il turismo cinofilo, autorizza le attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi all'anno, su aree percentualmente delimitate dei parchi naturali regionali e delle riserve regionali naturali (ad esclusione della sola riserva naturale integrale di eccezionale valore naturalistico), e che consente in via transitoria lo svolgimento delle medesime attività senza limitazioni spaziali e temporali - è ad un tempo lesiva degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore nazionale (al cui rispetto sarebbe tenuta pur se costituisse espressione di competenza regionale residuale in materia di turismo), in quanto la possibilità di addestramento dei cani da caccia (non esclusa dalle attività cinofile autorizzate) viola il divieto di esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aree protette previsto dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992; e, più in generale, in quanto la presenza sistemica, autorizzata direttamente con legge, di animali (come i cani) estranei all'habitat tutelato, all'interno dei parchi e delle riserve regionali, viola il divieto di disturbo delle specie animali di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991 (applicabile anche ai parchi regionali), il quale integra uno standard minimo di tutela ambientale, derogabile solo previa valutazione da parte dell'ente parco, e per altro verso - in riferimento ad alcuni animali protetti (lupo, orso bruno e camoscio) - trova puntuale corrispondenza, senza possibilità di deroghe, nell'art. 8 del d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE. ( Precedente citato: sentenza n. 44 del 2011, sull'assoggettamento delle attività che determinano un particolare afflusso di persone e animali nel territorio del parco alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta). L'allevamento e l'addestramento dei cani all'interno di aree protette è idoneo ad incidere sulla materia ambientale e, in particolare, sulla tutela dell'ecosistema e su tutto ciò che riguarda la tutela della conservazione della natura come valore in sé, a prescindere dall'habitat degli esseri umani. ( Precedente citato: sentenza n. 12 del 2009 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'addestramento dei cani, in quanto strumentale all'esercizio venatorio, va ricondotto alla materia della caccia ed è sottoposto alla medesima disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2013 e n. 350 del 1991 ) . In materia di aree protette, lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili al loro interno e di esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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