Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2017
Corte cost., sent. 7 aprile 2017, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2017
- Data di deposito
- 7 aprile 2017
- Data di decisione
- 22 febbraio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007
- legge n. 222 del 29 novembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 39809
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella legge n. 222 del 2007, censurato dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che l'obbligo di ripianare il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo aggiuntivo per l'acquisto di farmaci innovativi sia a carico di tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. La disposizione censurata realizza un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di diffusione e promozione dell'innovazione farmaceutica - e quindi di tutela della salute pubblica - e quelle di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, in quanto obbliga le aziende produttrici di farmaci non innovativi coperti da brevetto a contribuire ad un sistema - quello della rimborsabilità dei farmaci erogati dal SSN - dal quale esse ricavano indubbi benefici, ed in quanto, commisurando il riparto ai rispettivi fatturati, esprime un'esigenza di proporzionalità dell'onere sia rispetto alla solidità finanziaria dei destinatari, sia rispetto alla misura della loro partecipazione al sistema dell'assistenza farmaceutica e, in particolare, al regime di rimborsabilità dei farmaci. Né l'incidenza dell'onere su aziende che non hanno superato il proprio budget annuale può ritenersi manifestamente irragionevole, tenuto conto dell'inidoneità strutturale del criterio dell'imputabilità dello sforamento in riferimento all'acquisto di farmaci innovativi (non rapportabile a consumi registrati nei precedenti anni di spesa); della sussistenza di un interesse pubblico a favorire lo sviluppo e la disponibilità di terapie farmacologiche innovative; della possibilità che la compartecipazione all'onere si traduca in un incentivo ad investire nell'innovazione farmaceutica; e della temporaneità della scelta distributiva censurata, la cui maggiore gravosità - rispetto alla pluralità delle opzioni a disposizione del legislatore al fine di conseguire una ragionevole graduazione degli interessi costituzionali coinvolti - è stata rimodulata e alleggerita dall'evoluzione legislativa, attraverso un progressivo trasferimento dell'onere a carico delle stesse imprese titolari di AIC per farmaci innovativi e un rilevante incremento delle risorse destinate alla spesa per farmaci innovativi. ( Precedente citato: sentenza n. 279 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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