Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2017

Corte cost., sent. 24 marzo 2017, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2017
Data di deposito
24 marzo 2017
Data di decisione
10 gennaio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015
  • art. 11, comma 6, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 5 del 19 gennaio 2016
  • art. 12, comma 1, bis, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 agosto 2011
  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 11 del 13 aprile 2016
  • art. 12, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 agosto 2011
  • art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 11 del 13 aprile 2016
  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 11 del 13 aprile 2016
  • art. 12, comma 1, ter, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 agosto 2011
  • art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 11 del 13 aprile 2016
  • art. 12, comma 1, 1-ter-1, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39652

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 36 del 2015, e 11, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2016, non è accolta la richiesta della Regione resistente di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate. L'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 è stata contestualmente accompagnata dall'approvazione di disposizioni dal contenuto sostanzialmente identico; né rileva la circostanza che la novella legislativa avrebbe riprodotto una disposizione [l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012] già previamente impugnata dal Governo e non dichiarata illegittima, tanto più che la decisione adottata riguardo ad essa è di inammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2014, dichiarativa, tra l'altro, dell'inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012 ) . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e le disposizioni impugnate non devono avere avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2017, n. 257 del 2016, n. 253 del 2016, n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016 ) .

Massima n. 39653

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 36 del 2015 e l'art. 11, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2016, entrambi sostitutivi dell'art. 12, comma 1-bis, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011, che definiscono (l'uno autonomamente e l'altro mediante rinvio alla nozione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'AEEG) la "potenza efficiente" ai fini del calcolo del canone idroelettrico complessivo per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw. Le disposizioni impugnate dal Governo - in quanto rivolte all'utilizzazione di un criterio di determinazione del canone diverso da quello della "potenza nominale media", previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, al quale, finché non sia adottato il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 134 del 2012), le Regioni non possono derogare - contrastano con la disciplina di cui al citato art. 37, comma 7, diretta ad evitare effetti anticoncorrenziali e garantire omogeneità sull'intero territorio nazionale nella determinazione dei canoni idroelettrici, e invadono pertanto la competenza statale esclusiva, in materia di "tutela della concorrenza", a definire i "criteri generali" cui le Regioni devono attenersi nella determinazione dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, siano essi dovuti dai concessionari futuri come dagli attuali. Fino a che non intervenga il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (convertito dalla legge n. 134 del 2012) - con il quale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, saranno definiti i "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico - le Regioni sono competenti a determinare e a quantificare la misura dei canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principi di economicità e ragionevolezza (previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7), dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.). È invece precluso alle Regioni adottare "criteri generali" per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.); nella perdurante attesa che sia adottato il suddetto decreto ministeriale, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2016, n. 85 del 2014, n. 64 del 2014 e n. 28 del 2014 ).

Massima n. 39654

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 (sostitutivo del comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto "per ogni Kw di potenza efficiente" anziché "per ogni Kw di potenza nominale media". La disposizione impugnata dal Governo invade pro parte la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", in quanto il legislatore regionale - nell'esercizio della propria competenza, ascrivibile alla potestà concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost), a determinare il costo unitario del canone idroelettrico delle utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw - ha adottato un parametro, per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della "potenza nominale media", previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, al quale le Regioni non possono derogare fintanto che non intervenga il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 134 del 2012).

Massima n. 39655

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011. Le disposizioni impugnate dal Governo - l'una rinviando, per la nozione di "potenza efficiente", a quella di potenza ufficiale netta utilizzata dall'AEEGSI e l'altra disciplinando, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, le modalità per la riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio - intervengono in toto nella materia di esclusiva competenza statale della "tutela della concorrenza", poiché si discostano dal criterio generale della "potenza nominale media" stabilito dalla normativa statale di riferimento.

Massima n. 39656

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, che inserisce il comma 1-ter-1 dopo il comma 1-ter dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011. Tale disposizione [ai fini del versamento anticipato, a titolo di acconto, del canone idroelettrico calcolato in base al criterio della "potenza efficiente"] fissa, per l'anno 2016, al 31 maggio il termine di cui al primo periodo dell'art. 12, comma 1-ter, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011, come sostituito dalla lett. c) dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, ed è perciò in stretta e inscindibile connessione con la citata lett. c), già dichiarata incostituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse con il ricorso n. 29 del 2016;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;

5) dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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