Corte costituzionale

Sentenza n. 56/2017

Corte cost., sent. 10 marzo 2017, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/2017
Data di deposito
10 marzo 2017
Data di decisione
22 febbraio 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 51, Costituzione

Massime

Massima n. 39802

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, è inammissibile - per tardività - la costituzione della parte appellante nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella G.U. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale, fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016, n. 187 del 2016, n. 236 del 2015, n. 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008 ).

Massima n. 39803

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla portata e sulla ratio della norma censurata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. La plausibilità dell'interpretazione offerta dal giudice a quo - secondo cui la norma censurata pregiudicherebbe il diritto di elettorato passivo dell'interessato, costringendolo a presentare la domanda di aspettativa con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle candidature, senza avere la certezza di essere incluso nella lista elettorale - esclude l'eccepita carenza di motivazione, rimanendo riservato all'esame del merito ogni profilo concernente la portata lesiva della norma.

Massima n. 39804

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. Con motivazione idonea a dare conto del requisito della rilevanza, il giudice a quo afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, la domanda di aspettativa è stata presentata l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, e dunque in tempo utile per rimuovere la causa di ineleggibilità se venisse pronunciata l'illegittimità costituzionale della norma censurata; né in senso opposto è sufficiente il generico richiamo, di una delle parti costituite, a non meglio precisati documenti.

Massima n. 39805

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. L'eventuale contrasto della tesi del rimettente con una sentenza della Corte costituzionale (in specie, con la sentenza n. 309 del 1991) non è di per sé motivo idoneo a produrre l'inammissibilità della questione, riguardando semmai il merito di essa.

Massima n. 39806

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa e carattere non necessitato dell'intervento additivo auspicato, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrano dal provvedimento di presa d'atto dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa. Al fine di superare il prospettato vulnus al diritto di elettorato passivo, il rimettente chiede che l'ineleggibilità sia rimossa con la mera presentazione della domanda di aspettativa entro il termine per la presentazione delle candidature, ciò che può essere ottenuto unicamente eliminando la previsione di un termine per l'accettazione o la presa d'atto della domanda.

Massima n. 39807

Sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, sollevata dal TAR Lazio in un giudizio concernente la rimozione di una causa di ineleggibilità a consigliere regionale. L'art. 274, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'abrogare la legge n. 154 del 1981, ha fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali, onde la norma censurata è applicabile nel giudizio a quo.

Massima n. 39808

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro - in riferimento all'art. 51 Cost. - nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrano dal provvedimento dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa. Il denunciato rischio di dover presentare la domanda di collocamento in aspettativa ancor prima di avere certezza dell'inclusione nelle liste elettorali "è, per così dire, in re ipsa", giacché il candidato deve comunque rimuovere la causa dell'ineleggibilità prima della presentazione delle liste da parte dei soggetti a ciò abilitati. La previsione di un termine brevissimo - allo scadere del quale, se la p.a. non ha adottato l'atto di sua competenza, si produce ugualmente l'effetto della cessazione della causa di ineleggibilità - mira a garantire in modo rigoroso l'operatività delle dimissioni e del collocamento in aspettativa quali strumenti di rimozione delle situazioni di ineleggibilità derivanti da rapporti d'impiego con la p.a. La diversità degli effetti che le dimissioni e il collocamento in aspettativa producono sul rapporto di lavoro non rende irragionevole la loro equiparazione ai fini elettorali, giustificata dall'idoneità di entrambi a scongiurare, mediante la cessazione definitiva o temporanea delle funzioni, il pericolo di inquinamento del voto e di condizionamenti del suffragio. Né l'irragionevolezza discende dal carattere doveroso e non discrezionale del provvedimento di presa d'atto dell'aspettativa per motivi elettorali, in quanto la ratio del termine previsto dalla norma censurata non è di offrire all'amministrazione un lasso di tempo per decidere sulla domanda, ma di garantire il buon andamento amministrativo, del quale l'immediata cessazione della funzione o della carica, per dimissioni o collocamento in aspettativa, comporterebbe il completo sacrificio, privando l'amministrazione di un minimo preavviso che le consenta di organizzarsi altrimenti. Tale logica di contemperamento di opposti interessi - di tutela dell'elettorato passivo e di garanzia dei poteri di organizzazione del datore di lavoro - è rinvenibile anche nella disciplina comune sul preavviso in caso di recesso del lavoratore (art. 2118 cod. civ.). Al contrario, l'invocata immediatezza degli effetti della domanda di aspettativa si presterebbe a una censura di irragionevolezza, in quanto produrrebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato in melius rispetto all'ipotesi delle dimissioni, la quale, pur comportando la più gravosa conseguenza della definitiva cessazione del rapporto di servizio, rimarrebbe soggetta al termine previsto dal comma censurato. ( Precedenti citati: sentenza n. 309 del 1991, dichiarativa della non fondatezza di analoga questione concernente la decorrenza degli effetti delle dimissioni dal rapporto d'impiego con la p.a. per motivi elettorali; sentenze n. 438 del 1994 e n. 46 del 1969; sentenze n. 111 del 1994 e n. 338 del 1991, sulla piena assimilabilità delle dimissioni e dell'aspettativa ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità derivanti dal rapporto d'impiego ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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