Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2017
Corte cost., sent. 11 gennaio 2017, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2017
- Data di deposito
- 11 gennaio 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Basilicata n. 35 del 13 agosto 2015
- art. 42, comma 6, legge della Regione Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014
- art. 42, comma 8, legge della Regione Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014
Parametri
Massime
Massima n. 39285
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto i commi 6 e 8 dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 2015), deve essere esaminata per prima la questione promossa in riferimento all'art. 136 Cost. (per violazione del "giudicato costituzionale" della sentenza n. 180 del 2015), poiché essa attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione, e riveste quindi carattere di priorità logica rispetto alle altre (proposte in riferimento al comma secondo, lett. s, e al comma primo dell'art. 117 Cost., per violazione del riparto competenziale e dei vincoli comunitari). ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010 ).
Massima n. 39286
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 136 Cost., in relazione al giudicato costituzionale della sentenza n. 180 del 2015 - i commi 6 e 8, quest'ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo realizzano un risultato normativo corrispondente a quello che la sentenza n. 180 del 2015 aveva ritenuto lesivo della competenza legislativa statale in materia di "tutela dell'ambiente", poiché consentono - fino al 31 agosto 2016 e, dunque, ben oltre il termine del 31 dicembre 2009 previsto dalla legge statale - lo smaltimento in discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi che non possono ritenersi compiutamente trattati, in quanto sottoposti alle sole operazioni di trito-vagliatura e di biostabilizzazione (quest'ultima "anche parziale"). Non rileva in contrario il fatto che la nuova disciplina regionale, a differenza di quella precedentemente caducata, specifichi (peraltro, solo in parte, non spiegando cosa debba intendersi per biostabilizzazione "parziale") le operazioni cui i rifiuti verrebbero sottoposti prima del loro smaltimento nelle discariche, trattandosi di un espediente per eludere, e non per conformarsi al giudicato costituzionale. Palesemente inconferente è, poi, l'argomento, addotto dalla difesa della Regione Basilicata, relativo al rispetto delle prescrizioni del d.m. 27 settembre 2010, le quali non concernono il previo trattamento (a monte) dei rifiuti da collocare in discarica, ma l'ammissibilità (a valle) nelle discariche dei rifiuti, dopo che questi siano stati compiutamente trattati. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 8 è limitata alla parte in cui si riferisce al comma 6, poiché lo stesso comma 8 disciplina il termine finale di vigenza non del solo comma 6, ma di tutte le disposizioni dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014. L'efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010 ). L'art. 136, primo comma, Cost. comporta che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 ).
Massima n. 39287
Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015), la dichiarazione relativa al comma 8 va limitata alla parte in cui si riferisce al comma 6, poiché lo stesso comma 8 disciplina il termine finale di vigenza non del solo comma 6, ma di tutte le disposizioni dell'art. 42.
Massima n. 39288
Accolte - per violazione dell'art. 136 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dei commi 6 e 8, quest'ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8, quest'ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell'art. 42 della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti).
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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