Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2017

Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2017
Data di deposito
24 febbraio 2017
Data di decisione
8 febbraio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39438

È dichiarata inammissibile - per inadeguata motivazione della premessa interpretativa, incompleta e non corretta ricognizione del diritto vivente, e inadempimento dell'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati dal TAR Piemonte, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui impedirebbero, senza previo accertamento della pericolosità sociale del richiedente, di rilasciare il permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario che abbia ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), qualora lo stesso abbia riportato condanna per uno dei reati indicati dal citato art. 4, comma 3, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. La motivazione della premessa interpretativa (relativa alla applicabilità del c.d. automatismo espulsivo stabilito dalle norme censurate) incorre in lacune e contraddizioni che minano la valutazione in ordine alla rilevanza, avendo il rimettente omesso di verificare se - in ragione della configurazione unitaria del procedimento di emersione del lavoro irregolare, da lui stesso rilevata - i requisiti del permesso di soggiorno connesso all'emersione possano ritenersi interamente disciplinati dall'art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle ulteriori cause ostative previste dal censurato art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione e, quindi, della possibilità di negare il rilascio del medesimo permesso senza accertare la pericolosità in concreto del richiedente. La motivazione del rimettente è altresì contraddittoria nella parte in cui - smentendo l'affermata unitarietà del procedimento di emersione - assume non correttamente che l'interpretazione costituzionalmente orientata intesa a valorizzarla sarebbe impedita dall'asserita esistenza di un contrario "diritto vivente", che considera applicabile il censurato art. 4, comma 3, al permesso di soggiorno richiesto in relazione all'emersione del lavoro irregolare. La praticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata va, bensì, verificata in relazione al citato art. 1-ter, allo scopo di stabilire se esso regolamenti in modo autonomo, completo ed esaustivo il procedimento di emersione anche con riguardo ai requisiti del permesso di soggiorno; l'onere di sperimentare tale interpretazione non risulta adempiuto dal rimettente, il quale non correttamente afferma l'esistenza di un contrario diritto vivente, limitandosi a richiamare quattro sentenze dei giudici amministrativi (tre delle quali neppure riguardanti il rilascio di permesso di soggiorno in relazione a procedura di emersione) senza affatto prendere in considerazione l'ulteriore indirizzo della giurisprudenza amministrativa - formatosi (anche a seguito della sentenza n. 172 del 2012) in relazione alla sostanzialmente omologa emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012 - secondo il quale le cause ostative alla regolarizzazione sono solo quelle stabilite dalle norme che disciplinano (distintamente ed in modo completo) il procedimento di emersione. ( Precedenti citati: sentenza n. 148 del 2008, sulla non irragionevolezza del meccanismo espulsivo previsto in generale dalle norme censurate; sentenza n. 172 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 cod. proc. pen., senza prevedere che la P.A. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ordinanze n. 136 del 2016 e n. 362 del 2010, sulla inammissibilità per inadeguata motivazione della premessa interpretativa; sentenze n. 240 del 2016 e n. 203 del 2016, ordinanza n. 177 del 2016, sulla necessità di completa e corretta ricognizione del diritto vivente da parte del giudice a quo; sentenza n. 203 del 2016 e ordinanza n. 194 del 2012, sulla inammissibilità per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata in assenza di diritto vivente di segno contrario ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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