Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2017

Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2017
Data di deposito
24 febbraio 2017
Data di decisione
7 febbraio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, lett. a), legge della Regione Veneto n. 4 del 16 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39799

Il contenuto del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 8, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015 impone di ritenere - in armonia con la delibera autorizzativa del Consiglio dei ministri - che detta norma è impugnata solamente nella parte in cui consente di derogare alla disciplina statale delle distanze tra edifici.

Massima n. 39800

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse a ricorrere, della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo avverso l'art. 8, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015. Di contro all'assunto della Regione resistente - secondo cui, qualora la questione fosse ritenuta fondata, continuerebbe comunque ad essere vigente e a produrre effetti nell'ordinamento il mai impugnato art. 17, comma 3, della legge reg. Veneto n. 11 del 2004, avente contenuto identico a quello censurato - va ribadita l'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ).

Massima n. 39801

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 1, lett, a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, limitatamente al riferimento alla lett. "b)" dell'art. 17, comma 3, della legge reg. Veneto n. 11 del 2004, e alle parole "e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente". La norma impugnata dal Governo - nel consentire allo strumento urbanistico generale di derogare in alcune ipotesi alla disciplina statale delle distanze tra costruzioni - risulta conforme alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, recepite dall'art. 2-bis del TUE, solo per la parte in cui fa riferimento ai limiti di distanza da rispettare all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA), i quali ultimi sono assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione e dunque riconducibili alla tipologia di atti, menzionati dall'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, cui va riconosciuta la possibilità di derogare al regime delle distanze. Al contrario, il riferimento agli "interventi disciplinati puntualmente" (corrispondente alla lett. b dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004) risulta privo della necessaria coerenza con l'esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio, prestandosi, sul piano semantico, a legittimare anche deroghe riguardanti singoli edifici, che non rientrano nell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio" e violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ). La disciplina delle distanze fra costruzioni - attenendo alla disciplina dei rapporti interprivati, regolata dal codice civile - rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nondimeno, quando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri - per ragioni naturali e storiche - specifiche caratteristiche, la disciplina dei loro rapporti nel territorio stesso esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è attratta nell'ambito di competenza concorrente del "governo del territorio". Alle Regioni è quindi consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta a tale scopo, dovendo invece escludersi la possibilità di deroghe che riguardino rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto dalla giurisprudenza costituzionale nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 (più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942) ed è ribadito dall'art. 2-bis del TUE, che ha introdotto i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e per le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal citato d.m. n. 1444 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 189 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005 ). La deroga alle distanze minime tra costruzioni può essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ogni strumento urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle finalità, purché caratterizzato da una progettazione dettagliata e definita degli interventi; ne consegue che sono ammissibili le deroghe predisposte nel contesto dei piani urbanistici attuativi, in quanto strumenti funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, secondo quanto richiesto, al fine di attivare le deroghe in esame, dall'art. 2-bis del TUE in linea con la giurisprudenza costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 189 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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