Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2017

Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/2017
Data di deposito
24 febbraio 2017
Data di decisione
11 gennaio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 8, primo periodo, legge della Regione Puglia n. 17 del 10 aprile 2015
  • art. 14, comma 8, secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 17 del 10 aprile 2015
  • art. 14, comma 9, legge della Regione Puglia n. 17 del 10 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39657

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, primo periodo, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost. La disposizione impugnata - prevedendo (seppur con formulazione non lineare) che, in sede di redazione dei piani costieri comunali, la quota del territorio demaniale marittimo concedibile a privati per finalità turistico-ricreative sia identificata in corrispondenza delle aree già oggetto di concessione e che, qualora la somma di tali aree sia superiore al limite massimo concedibile stabilito dal comma 5 dello stesso art. 14 (40 per cento della linea di costa utile di ciascun Comune), si proceda ad una revoca parziale, in misura non superiore al 50 per cento, delle singole concessioni già assentite - non invade la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza né si pone in contrasto con i principi comunitari, in quanto non comporta né il rilascio in via preferenziale di nuove concessioni ai precedenti titolari, né un rinnovo automatico delle concessioni in atto, e dunque non reintroduce alcun diritto di insistenza. Il legislatore regionale ha bensì adottato un criterio oggettivo, volto ad evitare discriminazioni, che consente - in armonia con l'art. 42 cod. nav. - una revoca parziale delle concessioni in atto, nella misura necessaria a garantire la libera fruibilità del 60 per cento degli arenili, in tal modo operando - nell'esercizio delle proprie competenze in una materia attinente sia al governo del territorio [art. 117, terzo comma, Cost.], sia alla disciplina del turismo [art. 117, quarto comma, Cost.] - un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla libera balneazione e quello dei privati allo sfruttamento degli arenili per finalità turistico-ricreative. La disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 213 del 2011 ) . Per verificare se il legislatore regionale abbia invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violando anche i principi di derivazione europea, occorre tenere conto della ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina regionale impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015 ).

Massima n. 39658

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 14, comma 8, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, a norma del quale il piano comunale delle coste (PCC) individua, anche in deroga alla quota massima concedibile ai privati (40 per cento della linea di costa utile di ciascun Comune), aree demaniali da destinare direttamente alla "variazione" o "traslazione" delle concessioni demaniali marittime già assentite e divenute in contrasto con la sopravvenuta pianificazione. Attraverso le previste modalità di variazione e traslazione, la disposizione impugnata dal Governo riconosce un diritto su aree diverse da quelle originariamente assentite e alle quali nessun altro operatore economico può aspirare, dando luogo al rilascio di nuove concessioni, senza che per esse siano esperite le procedure di evidenza pubblica prescritte dall'art. 8 della stessa legge regionale. Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, in violazione non soltanto della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ma anche dei principi di derivazione europea nella medesima materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010 ).

Massima n. 39659

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 14, comma 9, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, a norma del quale le disposizioni transitorie del piano comunale delle coste (PCC), volte a disciplinare lo stato dei luoghi preesistente alla nuova pianificazione, devono salvaguardare tutte le "concessioni in essere", fino alla scadenza (31 dicembre 2020) della proroga fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 (come convertito e successivamente novellato). La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo una comune scadenza per le concessioni demaniali marittime assentite sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009, comporta, con riferimento alle prime, una non consentita novazione della fonte in una materia di esclusiva competenza statale, qual è la tutela della concorrenza; mentre, con riferimento alle seconde, riconduce la loro scadenza a un termine di nuovo conio, individuato per relationem in quello contenuto nella legge statale, con il risultato di estendere l'applicazione della proroga a fattispecie diverse da quelle (concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009) individuate dal legislatore statale. ( Precedente citato: sentenza n. 213 del 2011 ). La disciplina dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime incide sull'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato e rientra, pertanto, nella materia "tutela della concorrenza". ( Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010 ). Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, come la "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2014, n. 245 del 2013, n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 del 2006 e n. 29 del 2006 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui essa ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2015; n. 18 del 2013 e n. 35 del 2011 ).

Massima n. 39660

Accolte - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei principi pro-concorrenziali di derivazione comunitaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, secondo periodo, e comma 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, primo periodo, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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