Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2017

Corte cost., sent. 9 febbraio 2017, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2017
Data di deposito
9 febbraio 2017
Data di decisione
6 dicembre 2016
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 19 del 3 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39365

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 42, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della censura di "non corretta" individuazione della UPB (unità previsionale di base) del bilancio regionale cui è riferibile la copertura degli oneri di gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti (siti UNESCO) relativi al biennio 2016-2017. La corretta individuazione della UPB è profilo che attiene al merito e non all'ammissibilità della questione.

Massima n. 39366

È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - per asserita "non corretta" collocazione degli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti (siti UNESCO) relativi al biennio 2016-2017 nell'ambito delle UPB (unità previsionali di base) A2002A1 e A2002A2 del bilancio regionale, nonché per mancanza di quantificazione e copertura della spesa. La sopravvenuta legge reg. Piemonte n. 28 del 2015 ha autorizzato aggiornamenti e variazioni nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017, prevedendo in particolare - come risulta dalla documentazione depositata dalla difesa regionale in prossimità dell'udienza - uno stanziamento di 2 milioni e 350 mila euro per le due UPB A2002A1 e A2002A2, inizialmente prive di copertura finanziaria, pari esattamente all'onere stimato dall'art. 42, comma 1, e richiamato dal comma impugnato. La normativa sopravvenuta appare pertanto satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso, né la disposizione impugnata ha ricevuto medio tempore applicazione, onde sussistono entrambe le condizioni enucleate dalla giurisprudenza costituzionale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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