Corte costituzionale
Sentenza n. 274/2017
Corte cost., sent. 20 dicembre 2017, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/2017
- Data di deposito
- 20 dicembre 2017
- Data di decisione
- 7 novembre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione Liguria n. 26 del 2 novembre 2016
- legge della Regione Liguria n. 20 del 9 agosto 2016
Parametri
- art. 42, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 81, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 41121
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, poiché il ricorso governativo individua con chiarezza le disposizioni impugnate e il parametro costituzionale di cui si assume la lesione e contiene adeguate argomentazioni in ordine alla dedotta illegittimità delle poste considerate dalla menzionata legge regionale di assestamento del bilancio 2016, nonché alla disciplina statale ad esse applicabile, con particolare riferimento anche al d.lgs. n. 118 del 2011.
Massima n. 41122
Anche se accertato in un rendiconto approvato con legge regionale non impugnata dal Governo, un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza per i successivi esercizi, perché ciò sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, e coinvolgerebbe in modo durevole il principio di equilibrio dinamico del bilancio, il quale - consistendo nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche - esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013 ).
Massima n. 41123
Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato soltanto in seguito al definitivo accertamento mediante approvazione del rendiconto e deve risultare coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie. La disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, in vigore dal 1° gennaio 2015 - introducendo nella definizione del risultato di amministrazione la distinzione tra fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati - ha codificato i principi enunciati dalla Corte costituzionale, senza intaccare la natura "mista", finanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di amministrazione. ( Precedente citato: sentenza n. 70 del 2012 ). La separata evidenza delle quote vincolate e accantonate - prescritta, all'interno del risultato di amministrazione, dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 - implica la necessità che tali partite siano garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica, con conseguente indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento. La prassi dei mutui autorizzati in sede di bilancio di previsione e non contratti non può costituire valida forma di copertura finanziaria, essendo stata interdetta dal legislatore statale in ragione del suo rapporto problematico con il principio dell'equilibrio del bilancio e con la c.d. "regola aurea", per la quale l'indebitamento può servire solo alla promozione di investimenti e non alla sanatoria di spese per investimenti non coperti. Sul presupposto per cui i disavanzi emersi non possono essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedono inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale, il legislatore statale ha, tuttavia, consentito, fino alla fine del 2016 e a determinate condizioni, il recupero dei prestiti già autorizzati ma non perfezionati (art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del 2015, introdotto dal d.l. n. 113 del 2016, come convertito). Tale intervento eccezionale e temporaneo, finalizzato alla messa in sicurezza dei conti regionali gravemente pregiudicati dalla citata prassi, consente il ricorso al debito, nei limiti di quello già autorizzato, solo per fronteggiare effettive esigenze di cassa correlate al sostegno di spese per investimenti già in precedenza realizzati. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2016 ). Il fondo anticipazioni di liquidità non può essere inserito tra le partite attive ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, dal momento che l'anticipazione di liquidità - per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente - deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non onorati, operando in termini di sola cassa per fronteggiare la carenza di liquidità e gli adempimenti conseguenti alla normativa nazionale ed europea. ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015 ).
Massima n. 41124
In ragione della complessità tecnica che le caratterizza, le regole di redazione dei bilanci degli enti territoriali e degli allegati schemi devono essere assoggettate a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa collidere con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio contenuti nell'art. 81 Cost. e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale. La sofisticata articolazione degli allegati di bilancio deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge.
Massima n. 41125
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, il quale, pur in presenza di un risultato negativo di amministrazione (per 254.607.931,79 euro), prevede l'applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione 2015 (pari a 3.509.506,73 euro), impiegata per incrementare l'accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016. La disposizione impugnata dal Governo è basata su un errato rimaneggiamento di grandezze negative, diverse dalle componenti previste dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 per il calcolo del risultato di amministrazione, nel quale vengono erroneamente considerati quali componenti attive il fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti, ossia due voci che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti (a quest'ultima categoria appartenendo i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio). La contabilizzazione in entrata di tali voci amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, la Regione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo; ne deriva, tra l'altro, la mancata copertura delle spese per l'insussistenza dei cespiti in entrata e il conseguente squilibrio del bilancio di competenza, con aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti dai precedenti esercizi. A seguito della caducazione del censurato art. 6, la Regione Liguria - in conformità al principio dell'equilibrio dinamico del bilancio - dovrà alimentare il fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso risorse alternative, adottando appropriate variazioni del bilancio di previsione, nel rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e per le partite di spesa finanziariamente necessarie (come il fondo di cui trattasi). Secondo la giurisprudenza costituzionale, copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse; nel sindacato di costituzionalità, essi integrano una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012 ). Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. ( Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966 ).
Massima n. 41126
È dichiarata costituzionalmente illegittima - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'intera legge reg. Liguria n. 20 del 2016, con cui è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2015. A tale legge va estesa la decisione di illegittimità costituzionale già adottata nei confronti dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, in ragione dell'inscindibile connessione genetica esistente con tale articolo e dell'indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo. ( Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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