Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2017
Corte cost., sent. 14 dicembre 2017, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2017
- Data di deposito
- 14 dicembre 2017
- Data di decisione
- 5 dicembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016
- legge n. 225 del 1° dicembre 2016
- art. 1, comma 633, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 634, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 635, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 636, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 2, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 41526
Lo ius superveniens modificativo delle disposizioni impugnate non influisce sul giudizio di costituzionalità in via principale, se le innovazioni normative, riguardando aspetti diversi da quelli oggetto di censura, non incidono sui termini delle questioni proposte. (Nella specie, le modifiche alla disciplina della riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale, recate dai sopravvenuti artt. 1-ter del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, e 20, comma 6, del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, non riguardano la destinazione del ricavato delle quote del gettito recuperate e percette nei territori delle Province autonome e pertanto non influiscono sulle questioni di costituzionalità proposte, relativamente ad essa, avverso l'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016).
Massima n. 41527
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di interesse all'impugnazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Province autonome in via cautelativa ed ipotetica. Non può infatti ritenersi prima facie implausibile l'interpretazione data dalle ricorrenti alle disposizioni impugnate, secondo la quale le quote del gettito della riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale, recuperate e percette nei territori provinciali, sarebbero integralmente destinate al bilancio dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ammissibile un'impugnativa promossa in via cautelativa e ipotetica, sulla base di un'interpretazione prospettata soltanto come possibile, poiché nel giudizio in via principale devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate. ( Precedente citato: sentenza n. 212 del 2017 ).
Massima n. 41528
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di corrispondenza con le delibere autorizzative dei ricorsi - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento all'art. 82 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, assumendo che, in prospettiva futura, la prevista riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale con gettito destinato integralmente all'erario precluderebbe il recupero "ordinario" di imposte non dichiarate e la possibilità di portare nelle casse provinciali le quote del relativo gettito. Nelle delibere con cui le Giunte provinciali hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi difetta non solo l'indicazione del parametro citato, ma qualsivoglia argomentazione che attribuisca alle disposizioni censurate un'incidenza negativa sulla futura attività di accertamento e riscossione dei tributi erariali. Inoltre, la questione di cui trattasi risulta proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano soltanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza. Sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio in via principale, riconoscendo ad essa il potere di integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura, tale discrezionalità trova il suo limite nel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere, poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico. ( Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017 ).
Massima n. 41529
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale in via principale aventi ad oggetto gli artt. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016. I termini delle questioni proposte dalle Province autonome sono correttamente identificati nei ricorsi, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni per cui sarebbero violate le norme statutarie (e di attuazione statutaria) relative all'autonomia finanziaria provinciale. Quanto alla correttezza dell'interpretazione data dalle ricorrenti alle disposizioni impugnate, la sua verifica non attiene al vaglio preliminare di ammissibilità delle questioni.
Massima n. 41530
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, impugnati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 Cost. - nella parte in cui destinerebbero integralmente al bilancio dello Stato il gettito tributario derivante dalla riapertura dei termini delle procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale introdotte dalla legge n. 186 del 2014. Ove tale gettito fosse sottratto al riparto pro quota, tra lo Stato e le Province autonome, dei tributi percetti nei territori provinciali, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'ordinamento finanziario dettato dallo statuto di autonomia, ma tale non può essere la loro corretta interpretazione, giacché - a differenza della disciplina relativa all'originaria fase della collaborazione volontaria - l'attuale regolamentazione non contiene una espressa previsione legislativa di destinazione specifica delle somme recuperate dall'evasione. In particolare, nell'art. 5-octies, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 al d.l. n. 167 del 1990 (come convertito e poi modificato), non compare alcun richiamo al comma 7 dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, la cui espressa previsione che le somme recuperate vengano destinate, "anche mediante riassegnazione", alla soddisfazione di specifiche finalità, analiticamente indicate, rimane riferibile alle sole risorse derivanti dalla prima fase di applicazione della collaborazione volontaria. Proprio il mancato richiamo alla disposizione che imprimeva al gettito una destinazione specifica implica che l'allocazione, nell'apposito capitolo di bilancio indicato dalla legge n. 232 del 2016, della somma "emersa" in attuazione della nuova fase della collaborazione volontaria non incide sul successivo, necessario, riparto secondo le normative statutarie (e di attuazione statutaria) relative a ciascuna autonomia speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 66 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 82 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 82 del d.P.R. n. 670 del 1972, con la memoria depositata il 13 novembre 2017;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) ed al principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 268 del 1992 ed al principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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