Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2017

Corte cost., sent. 27 gennaio 2017, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2017
Data di deposito
27 gennaio 2017
Data di decisione
11 gennaio 2017
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Parametri

  • art. 5, comma 1, lett. f), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 75, Costituzione

Massime

Massima n. 39524

Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti", deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f ), della legge n. 400 del 1988 - a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo - non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque compete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri "favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo" di cui trattasi.

Massima n. 39525

In sede di controllo di ammissibilità dei referendum, il giudizio della Corte costituzionale non può investire profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta. ( Precedente citato: sentenza n. 13 del 2012 ).

Massima n. 39526

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione - limitatamente alle parti indicate nel quesito - dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, recante la disciplina della responsabilità solidale di committente (imprenditore o datore di lavoro), appaltatore ed eventuali subappaltatori per i crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati negli appalti. Nessuna preclusione alla richiesta proviene dai divieti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost., né da profili attinenti a disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato, tenuto anche conto che la normativa di risulta manterrebbe comunque intatta la sua specialità rispetto alla disciplina dell'art. 1676 cod. civ. Anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio, il quesito risponde, altresì, ai necessari requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, palesando una matrice razionalmente unitaria, poiché l'ablazione proposta riguarda la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e l'articolata disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore (con il previsto beneficium excussionis a favore del committente), sicché l'elettore è posto di fronte a una chiara alternativa, tra il mantenere in vita l'attuale disciplina e quella di depurarla degli anzidetti due corpi di disposizioni autonome (non connaturati o essenziali rispetto alla disciplina della solidarietà a tutela del lavoratore impiegato nell'appalto), lasciando intatta soltanto la disciplina sostanziale sulla responsabilità solidale di committente (imprenditore o datore di lavoro) e appaltatore e eventuali subappaltatori, comprensiva degli obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente, in modo da ristabilire, sostanzialmente, il testo della norma come scritto dalla legge n. 296 del 2006 prima degli interventi novellatori recati dalla legge n. 92 del 2012. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2011 e n. 28 del 2011, sulle richieste referendarie che utilizzano la c.d. tecnica del ritaglio ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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