Corte costituzionale
Sentenza n. 265/2017
Corte cost., sent. 13 dicembre 2017, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/2017
- Data di deposito
- 13 dicembre 2017
- Data di decisione
- 22 novembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 6, codice penale
- art. 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 40415
Basta a rendere rilevante la questione incidentale di legittimità costituzionale (in specie, avente ad oggetto il raddoppio dei termini di prescrizione previsto per alcuni delitti dalla legge n. 251 del 2005) che l'eventuale suo accoglimento, in base alla congrua motivazione del rimettente, incida sulla posizione di uno degli imputati nel giudizio a quo, a prescindere dall'effettiva rilevanza rispetto agli altri imputati (dal rimettente ricollegata ad eventi ipotetici o a generici effetti sull'istruzione dibattimentale).
Massima n. 40416
Pur potendo assumere una valenza anche processuale, in rapporto alla garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), la prescrizione costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto di natura sostanziale, in quanto implicante una rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, la cui ratio si collega, da un lato, all'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. Detta natura sostanziale non cancella, però, l'eterogeneità della funzione dell'istituto della prescrizione rispetto a quella della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017 e n. 337 del 1999 ). La correlazione - divenuta ancor più stretta e diretta a seguito della legge n. 251 del 2005 - del tempo necessario a prescrivere al livello della pena edittale, indicativo della gravità astratta del reato e del suo disvalore nella coscienza sociale, non è inderogabile da parte del legislatore, non potendo in essa scorgersi un momento necessario di attuazione o di salvaguardia dei principi costituzionali. Soluzioni ampliative dei termini di prescrizione ordinari possono essere giustificate, in specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, sia dalla speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell'ipotesi accusatoria in sede processuale. ( Precedenti citati: sentenza n. 455 del 1998 e ordinanza n. 288 del 1999 ).
Massima n. 40417
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, dai Tribunali di Velletri e di Torino e dal GUP del Tribunale di Larino - dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che è raddoppiato il termine di prescrizione del delitto di crollo di costruzioni o altro disastro colposo (c.d. disastro innominato), di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen. Diversamente dal caso del delitto di incendio, il censurato meccanismo di raddoppio comporta, per quello in esame, la semplice equiparazione del termine prescrizionale della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa, e non già lo "scavalcamento" di quest'ultimo, ritenuto costituzionalmente ingiustificabile dalla sentenza n. 143 del 2014. La previsione di un identico termine prescrizionale per le due forme (dolosa e colposa) di realizzazione dello stesso delitto - rinvenibile nell'ordinamento prima e dopo la legge n. 251 del 2005, indipendentemente dal regime di raddoppio - non è in contrasto con la natura sostanziale della prescrizione e con l'esigenza di diversificare il trattamento di situazioni dissimili sul piano della componente psicologica, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena, alla cui diversificazione non deve imprescindibilmente aggiungersi quella dei termini di prescrizione. Rimane pertanto nel confine del legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore la possibilità di ritenere che in rapporto a determinati delitti colposi - come quello in esame (comprensivo, prima della legge n. 68 del 2015, anche dei fatti di c.d. "disastro ambientale) - la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando con ciò la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. ( Precedente citato: sentenza n. 143 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale ordinario di Velletri, dal Tribunale ordinario di Torino e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Larino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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