Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2017
Corte cost., sent. 27 gennaio 2017, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2017
- Data di deposito
- 27 gennaio 2017
- Data di decisione
- 11 gennaio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:26
Norme oggetto del giudizio
- nella sua interezza, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
- art. 18, comma 1, per parti, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 1, comma 42, legge n. 92 del 28 giugno 2012
- art. 18, comma 4, per parti, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 5, integralmente, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 6, per parti, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 7, per parti, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 8, per parti, nel testo introdotto dall', legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 5, comma 1, lett. f), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 75, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 39548
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi", deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 400 del 1988 - a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo - non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque compete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri "favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo" di cui trattasi.
Massima n. 39549
La c.d. tecnica del ritaglio - con la quale, chiedendo l'abrogazione referendaria di frammenti lessicali, si mira ad ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario - non è di per sé causa di inammissibilità del quesito referendario, poiché si risolve anch'essa in una abrogazione parziale della legge, e anzi si rende a volte necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum. Al contrario, ove dalla manipolazione della struttura linguistica della disposizione prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, imputabile direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale, si realizza uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. È quindi inammissibile il quesito referendario che si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2011, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 13 del 1999, sulla ammissibilità in sé della tecnica del ritaglio; sentenze n. 46 del 2003, n. 50 del 2000, n. 38 del 2000 e n. 36 del 1997, sulla inammissibilità di quesiti con carattere propositivo ).
Massima n. 39550
Come ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 16 del 1978, sono inammissibili le richieste di referendum abrogativo formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria. L'elettore, infatti, non deve trovarsi nella condizione di esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta, come può accadere specie quando il quesito raggiunge interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 25 del 2004, n. 47 del 1991, n. 65 del 1990, n. 64 del 1990, n. 28 del 1987 e n. 27 del 1981, n. 16 del 1978 ). L'omogeneità del quesito referendario in cui siano accomunate più norme non può dipendere esclusivamente dalla compresenza di esse nel medesimo testo normativo, e persino nella medesima disposizione, poiché quando tali norme abbiano un oggetto differente, l'elettore potrebbe volere l'abrogazione di una soltanto, ma non dell'altra, sicché chiamarlo a votare unitariamente su entrambe ne coarterebbe la libertà di voto. In caso di dubbio se le norme accomunate nel quesito referendario prefigurino ipotesi differenti, o invece contribuiscano a definire una fattispecie razionalmente unitaria, indizi probanti possono trarsi dall'evoluzione normativa di un certo istituto, per verificare se le parti di cui esso si compone siano indissolubilmente legate da una comune volontà legislativa, o se, invece, rispondano a opzioni politiche non necessariamente unitarie, e anzi agevolmente distinguibili le une dalle altre. In quest'ultimo caso, il corpo elettorale non sarebbe investito della funzione, propria del referendum abrogativo, di rigettare un assetto di interessi voluto dal legislatore, ma si troverebbe piuttosto a ricombinarne di plurimi per dare vita a una nuova disciplina ispirata a scelte alternative, e dunque di carattere propositivo. Il requisito della omogeneità del quesito e l'inammissibilità di operazioni manipolative-propositive, in altri termini, sono aspetti di un'unica figura, determinata dalla funzione meramente abrogativa riservata dall'art. 75 Cost. al referendum.
Massima n. 39551
È dichiarata inammissibile - a causa del carattere propositivo e del difetto di univocità e di omogeneità del quesito - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nella sua interezza, del d.lgs. n. 23 del 2015 e, integralmente o per parti, dei commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, disciplinanti la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti individuali illegittimi. Il quesito ha ad oggetto norme estranee alle materie per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'istituto del referendum abrogativo, ma rivela un non consentito carattere propositivo, in quanto - attraverso una manipolazione del comma ottavo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - mira ad estendere a tutti i datori di lavoro il limite occupazionale minimo per l'operatività della tutela reale (cinque dipendenti), riservato dalla legge alla sola impresa agricola (in virtù delle peculiarità riconosciute a questa figura), così perseguendo non già l'espansione (in naturale conseguenza dell'abrogazione) di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie, bensì l'introduzione di un nuovo e diverso assetto dimensionale della tutela reale, la cui decisione esige una valutazione di interessi contrapposti, che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante l'operazione di c.d. ritaglio (altro sarebbe stato se il quesito avesse chiesto l'integrale abrogazione del limite occupazionale, e, dunque, il superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con altri valori). Il quesito è inoltre carente di univocità e omogeneità, sia perchè ha ad oggetto due corpi normativi (d.lgs. n. 23 del 2015 e art. 18 dello Statuto) che - pur riguardando entrambi i licenziamenti individuali illegittimi - sono all'evidenza differenti (per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono e per il regime sanzionatorio previsto) e tali da porre l'elettore di fronte a richieste abrogative disomogenee, suscettibili di risposte diverse; sia perchè accomuna l'effetto di estendere i casi di tutela reale (ripristinandola quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo) con quello di ampliarne l'ambito di operatività (riducendo i requisiti soggettivi dimensionali del datore di lavoro), con la conseguenza di accorpare determinazioni, proprie della discrezionalità legislativa, che possono rispondere ad apprezzamenti diversi, e di obbligare l'elettore ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 1997 e n. 41 del 2003, sulla ammissibilità di precedenti distinte richieste referendarie dirette l'una ad abrogare la tutela reale, l'altra ad abolire ogni limite numerico ai fini della sua applicazione ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nelle parti indicate in epigrafe, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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