Corte costituzionale
Sentenza n. 242/2017
Corte cost., sent. 20 novembre 2017, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/2017
- Data di deposito
- 20 novembre 2017
- Data di decisione
- 24 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
- art. 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 40062
Correttamente le Sezioni unite della Cassazione, ritenendo di non potersi discostare dall'indirizzo esegetico più volte affermato dal giudice di legittimità ma dubitando della sua conformità a Costituzione, sottopongono a scrutinio incidentale di legittimità costituzionale la norma come interpretata dal diritto vivente. ( Precedente citato: sentenza n. 191 del 2016 ).
Massima n. 40063
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007 - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. Nell'esentare dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine "effettuate da aziende e istituti di credito", la disposizione censurata dalle Sezioni unite della Cassazione mira a favorire gli investimenti a lungo termine, in quanto capaci di creare nuova ricchezza accrescendo, tra l'altro, il prelievo fiscale, e dunque non attribuisce alcun rilievo alle modalità di predisposizione della provvista, ma solo all'erogazione del finanziamento. Tale essendo la ratio del beneficio, la limitazione di esso (secondo il "diritto vivente") alle sole operazioni effettuate dalle banche non trova più giustificazione nel contesto attuale, traducendosi in una irragionevole discriminazione - unicamente basata sulla natura dei soggetti finanzianti - in danno degli intermediari che erogano i medesimi finanziamenti, e producendo una distorsione della concorrenza nello specifico settore a parità di prodotti offerti, in violazione della libertà di iniziativa economica privata, di cui la libertà di concorrenza costituisce una delle manifestazioni. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2013 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme di natura agevolativa, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017 e n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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