Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2017
Corte cost., sent. 10 novembre 2017, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2017
- Data di deposito
- 10 novembre 2017
- Data di decisione
- 10 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge della Regione Umbria n. 10 del 17 agosto 2016
- art. 47-bis, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 8, comma 1, legge della Regione Umbria n. 10 del 17 agosto 2016
Parametri
Massime
Massima n. 40010
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016 (che aggiunge l'art. 47-bis alla legge reg. Umbria n. 11 del 2015), impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto stabilisce che le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa per lavoro flessibile posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010), qualora risulti rispettato dalla Regione il limite massimo di spesa per il personale, corrispondente all'ammontare di quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4 per cento. La rinuncia del ricorrente, con atto depositato in udienza, alla sola impugnazione del citato art. 7, comma 1, comporta, in mancanza di una formale accettazione da parte della Regione costituita in giudizio, la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale disposizione.
Massima n. 40011
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016, che estende ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale le procedure concorsuali di stabilizzazione, riservate dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. 6 marzo 2015 al "personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario". A prescindere se contrasti o meno con il citato d.P.C.m., la norma impugnata dal Governo attiene alla disciplina del rapporto privatizzato di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la quale è riconducibile alla materia "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale, e ciò basta per ritenere invasa tale competenza, non essendo consentita la novazione della fonte normativa statale in una materia ad essa riservata. La disciplina del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, è riconducibile alla materia "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., ed è quindi rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (e, in virtù di rinvio, alla contrattazione collettiva), che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2013, n. 151 del 2010 e n. 95 del 2007 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, anche la semplice novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce senz'altro causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui la norma ha in concreto disciplinato, ma dal fatto stesso di avere regolato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017 e n. 195 del 2015 ).
Massima n. 40012
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)»;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale n. 10 del 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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