Corte costituzionale

Sentenza n. 22/2017

Corte cost., sent. 26 gennaio 2017, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/2017
Data di deposito
26 gennaio 2017
Data di decisione
9 novembre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, quater, decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2014
  • legge n. 81 del 30 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 39212

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 3 ter, co. 8 quater, DL 211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del 2012, modificato dal DL 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81 del 2014", nella parte in cui "stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima". L'errore materiale nell'indicazione degli estremi legislativi della norma censurata - commesso dal rimettente facendo riferimento a un comma del citato art. 3-ter che non esiste - non preclude l'ammissibilità della questione, dato che l'ordinanza di rimessione consente l'individuazione della disposizione da scrutinare, riportando il testo esatto dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014. ( Precedente citato: sentenza n. 307 del 2009 ) .

Massima n. 39213

È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, censurato dal GIP del Tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui "stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima". La norma censurata non deve essere applicata nel giudizio a quo, per la decisiva ragione che la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione - maturata (in base alla sentenza n. 45 del 2015) nei confronti dell'imputato affetto da incapacità mentale irreversibile internato in via provvisoria - rende inapplicabili le misure di sicurezza, provvisorie o definitive, indipendentemente da quanto previsto in merito alla loro durata. Infatti, l'accertamento della commissione del reato per il quale si sta procedendo - che di regola è presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza - non avviene nel caso di estinzione del reato per prescrizione; e - contrariamente all'assunto del rimettente - l'art. 205, primo comma, cod. pen., declinando la regola generale che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice "nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento", non può riferirsi alla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che è regolata dall'art. 210 cod. pen., con la previsione che detta causa di proscioglimento "impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza". ( Precedente citato: sentenza n. 45 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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