Corte costituzionale
Sentenza n. 218/2017
Corte cost., sent. 20 ottobre 2017, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/2017
- Data di deposito
- 20 ottobre 2017
- Data di decisione
- 4 luglio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione Veneto n. 10 del 26 marzo 1999
Parametri
- art. 23, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- allegato III, elenco b, punto 7, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 40543
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita inapplicabilità ratione temporis, nel giudizio a quo, della norma interposta evocata dal rimettente (art. 23, comma 1, lett. c, e relativo allegato III, elenco b, punto 7, lett. g, del codice dell'ambiente). Non appare, infatti, priva di fondamento la dettagliata ricostruzione della successione temporale degli atti del procedimento amministrativo oggetto del giudizio principale, operata nell'ordinanza di rimessione al fine, appunto, di individuare, in applicazione del principio tempus regit actum, gli esatti termini normativi della questione sollevata. Per consolidato orientamento, la valutazione di rilevanza è riservata al giudice a quo, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2013 e n. 242 del 2011 ).
Massima n. 40544
Ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale sotto il profilo della rilevanza, è sufficiente che il rimettente proponga una motivazione plausibile, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza. (In base a tale canone, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di adeguata motivazione in punto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999). ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996 ).
Massima n. 40545
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999. Il dato testuale della disposizione censurata è inequivoco e quindi tale da non consentire interpretazioni diverse da quella censurata, a mente della quale sono assoggettate alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale le sole strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri.
Massima n. 40546
La tutela dell'ambiente non si identifica con una materia in senso stretto, ma va intesa come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di "materia trasversale". La trasversalità implica l'esistenza di competenze diverse che ben possono essere regionali, con la conseguenza che allo Stato rimane riservato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, cui le Regioni non possono apportare deroghe in peius, e che le disposizioni legislative statali in materia ambientale fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, potendo esse soltanto eventualmente incrementare i parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013 e n. 407 del 2002 ).
Massima n. 40547
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, a far tempo dal 31 luglio 2007, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7 comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato viola la potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché contrasta con il sopravvenuto art. 23, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone di sottoporre alla procedura di screening tutti i progetti da esso richiamati, tra cui le strade extraurbane secondarie (specificamente indicate al punto 7, lett. g, dell'elenco B dell'Allegato III alla Parte seconda dello stesso codice dell'ambiente). L'insorgenza del contrasto va temporalmente collocata alla data (31 luglio 2007) di entrata in vigore della Parte seconda del codice, nella quale è contenuto il menzionato art. 23, essendo a tale data già scaduto il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, entro cui le Regioni - ai sensi dell'art. 50 del codice - avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti alla stessa Parte seconda. L'obbligo di sottoporre un progetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. screening) attiene al valore della tutela ambientale, che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 234 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell'art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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