Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2017

Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2017
Data di deposito
14 luglio 2017
Data di decisione
4 luglio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 29, legge della Regione Lazio n. 17 del 31 dicembre 2015

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • comma 1, CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali 01/04/1999 art. 15, lett. k), 132
  • comma 2, CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali 01/04/1999 art. 17, lett. g), 132
  • comma 1, CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali 01/04/1999 art. 15, lett. k), 132

Massime

Massima n. 40536

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà delle censure e conseguente carattere perplesso e ancipite del ricorso governativo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, della legge reg. Lazio n. 17 del 2015, promosse in riferimento ai commi secondo, lett. l), e terzo dell'art. 117 Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. non scaturisce dalla pretesa riduzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività (che la censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. assumerebbe invece "incrementato"), ma dalla ritenuta incompatibilità della destinazione delle risorse del fondo indicata dalla norma impugnata (finanziamento dei trattamenti accessori del personale della Regione temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni) rispetto alla destinazione individuata, per le medesime risorse, dalle norme (artt. 15, comma 1, lett. k, e 17, comma 2, lett. g), del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999.

Massima n. 40537

Sono dichiarate inammissibili, per genericità e insufficienza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 29, della legge reg. Lazio n. 17 del 2015, secondo cui gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività istituito dalla Regione. Nel denunciare la violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile", il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico la contrarietà della destinazione di risorse prevista dalla norma impugnata rispetto a quella stabilita dall'art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL 1° aprile 1999, senza tener conto del loro rispettivo contesto; senza fornire alcun argomento utile a dimostrare se e come la norma censurata intervenga a modificare la ripartizione delle risorse destinate a incentivare la produttività e le prestazioni del personale, operata dalla contrattazione collettiva nazionale e/o dalla contrattazione decentrata; e senza spiegare se ciò determini l'effetto di introdurre ulteriori trattamenti accessori per il personale regionale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni, o, all'opposto, di escludere i trattamenti accessori per coloro che restino presso l'amministrazione regionale. Quanto all'asserita violazione di un principio di "coordinamento della finanza pubblica", non è dimostrato che la norma regionale comporti il preteso - ma in sé non evidente - sforamento del "tetto" ai trattamenti accessori fissato dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 (quest'ultimo, neppure qualificato in ricorso come principio di coordinamento della finanza pubblica). Per costante giurisprudenza, non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, Occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali. Tale argomentazione, a sua volta, può esigere il confronto con dati normativi ulteriori, rispetto ai termini essenziali della questione. La genericità e l'assertività delle censure implicano l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016, n. 265 del 2016, n. 131 del 2016, n. 38 del 2016, n. 184 del 2012, n. 185 del 2011, n. 129 del 2011, n. 114 del 2011, n. 68 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 45 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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