Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2017
Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 4 luglio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Basilicata n. 18 del 5 agosto 2016
- art. 7, comma 6, legge della Regione Basilicata n. 18 del 5 agosto 2016
- art. 22, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 18 del 5 agosto 2016
Parametri
Massime
Massima n. 39649
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di interesse, insufficiente motivazione della censura e mancata ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 18 del 2016, impugnate dal Governo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non regolano le procedure autorizzatorie relative alle linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasporto nazionale. La pronuncia ablatoria richiesta, avendo il solo effetto di privare di efficacia le disposizioni impugnate (riguardanti le definizioni ai fini dell'applicazione della legge e la presentazione delle domande di autorizzazione a regime e transitorie), non potrebbe certamente assicurare la disciplina dalla cui mancata adozione deriva l'asserita lesione delle posizioni sostanziali fatte valere dal ricorrente, e dunque, non recherebbe alcuna utilità ai fini della loro difesa; né tale disciplina potrebbe essere introdotta con una pronuncia della Corte costituzionale, non potendo essa sostituirsi al legislatore regionale nell'esercizio della funzione legislativa allo stesso spettante in una materia di legislazione concorrente. Inoltre, la mancanza di qualsivoglia esame del complesso quadro normativo che regola le procedure autorizzatorie relative alle linee elettriche comporta l'insufficienza della motivazione posta a fondamento della censura, risultando meramente assertivo l'assunto che l'art. 1-sexies, comma 1, d.l. n. 239 del 2003, nel prevedere la competenza statale sugli elettrodotti relativi alla rete di trasporto nazionale, avrebbe anche implicitamente attribuito alle Regioni le funzioni amministrative relative alle linee elettriche superiori a 150.000 volt (non facenti parte della rete nazionale), correlativamente abrogando le previgenti disposizioni che le attribuiscono allo Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 199 del 2014, sull'interesse a ottenere una pronuncia ablatoria; sentenze n. 135 del 2017, n. 265 del 2016, n. 171 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 60 del 2015, ordinanza n. 86 del 2016, sulla insufficiente motivazione delle censure in via principale e sulla mancata ricostruzione del quadro normativo; sentenze n. 251 del 2015 e n. 32 del 2015, sulle censure sorrette da motivazioni meramente assertive; sentenze n. 313 del 2010 e n. 248 del 2006, sul riparto tra Stato e Regioni di funzioni amministrative concernenti le reti energetiche, operato dal d.lgs. n. 112 del 1998 ). Non può la Corte costituzionale sostituirsi al legislatore regionale nell'esercizio della funzione legislativa allo stesso spettante in una materia di legislazione concorrente. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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