Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2017
Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 21 giugno 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 33 del 25 luglio 1978
- art. 18, decreto Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 32 del 28 dicembre 1978
- art. 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 24 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 40103
In punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978 (riprodotto dall'art. 18 del d.P.G.P. di Bolzano n. 32 del 1978), è condivisibile l'assunto del rimettente, secondo cui la preferenza ivi accordata alla linea maschile per l'assunzione del maso chiuso nella successione legittima, ancorché abrogata dalla legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, è applicabile nel giudizio a quo alla stregua del principio tempus regit actum, in quanto vigente al momento dell'apertura della successione per cui è causa.
Massima n. 40104
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978, riprodotto dall'art. 18 del d.P.G.P. di Bolzano n. 32 del 1978, come modificato dall'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 5 del 1993, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione [legittima] nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine [per l'assunzione del maso chiuso]. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano - abrogata dalla legge prov. Bolzano n. 17 del 2001 e [quindi] suscettibile di caducazione senza che il maso chiuso sia scalfito nella sua identità continuativa e durevole - fa capo ad un contesto inattuale, nel quale, all'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo, si associava una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. In ragione dell'evoluzione del contesto sociale e giuridico di riferimento - profondamente mutato dopo la sentenza n. 40 del 1957, con cui fu respinta questione sostanzialmente analoga - la denunciata prevalenza maschile risulta in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione degli interessi di rango costituzionale sottesi alla questione scrutinata. ( Precedenti citati: sentenze n. 4 del 1956 e n. 40 del 1957, sul recepimento nell'ordinamento italiano dell'istituto del maso chiuso e sul rigetto di precedente questione analoga; sentenza n. 505 del 1988, sull'obbligazione restitutoria dell'assuntore verso i coeredi in caso di trasferimento coattivo del maso nel procedimento di esecuzione forzata ). La peculiare dilatazione della competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità, cosicché, ogni qualvolta la predetta finalità non sia riscontrabile, riemergono gli ordinari impedimenti alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione, e, simmetricamente, la competenza nelle predette materie del legislatore statale conserva l'abituale estensione. ( Precedenti citati: sentenze n. 340 del 1996, n. 405 del 2006 e n. 173 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela accordata a particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 del 1957, n. 5 del 1957, n. 4 del 1956, nonché, a contrario, sentenza n. 691 del 1988 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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