Corte costituzionale

Sentenza n. 173/2017

Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
6 giugno 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Liguria n. 17 del 23 settembre 2015
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 17 del 23 settembre 2015
  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 17 del 23 settembre 2015
  • art. 6, legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014
  • Allegati A e B, legge della Regione Liguria n. 1 del 24 febbraio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 41617

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge reg. Liguria n. 17 del 2015, modificativo dell'art. 6 e degli allegati A e B della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, è dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione della Regione Liguria, avvenuta oltre il termine di cui all'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 41618

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge reg. Liguria n. 17 del 2015, che, modificando l'art. 6 e gli allegati A e B della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, introducono nel territorio della Provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) di dimensione sub-provinciale. Posto che la disciplina degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali viene gestito il servizio idrico integrato è riconducibile alla competenza statale in materia sia di "tutela dell'ambiente" sia di "tutela della concorrenza", gli artt. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 (conv., con modif., in legge n. 148 del 2011) consentono alle Regioni di modificare le dimensioni degli ATO definite dalla legislazione statale, ma a condizione che siano rispettati il modulo procedimentale e i criteri da essa stabiliti (costituiti dall'unità del bacino idrografico e dall'unicità e adeguatezza della gestione) e purché la Regione motivi la scelta compiuta, in modo da garantire che la discrezionalità esercitata sia controllabile nelle competenti sedi giurisdizionali. Ne consegue che le disposizioni impugnate dal Governo - per un verso omettendo ogni riferimento ai criteri prescritti per derogare alla normativa statale; per altro verso definendo la dimensione degli ambiti territoriali nella forma della legge-provvedimento e, quindi, attraendo alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina statale all'autorità amministrativa - si pongono in contrasto con la normativa statale e ledono la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza". Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali viene gestito il servizio idrico integrato è riconducibile alla competenza statale in materia sia di "tutela dell'ambiente" sia di "tutela della concorrenza". Allo Stato, infatti, spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. Con particolare riferimento al servizio idrico integrato, la competenza in materia di tutela della concorrenza consente allo Stato di intervenire per superare situazioni di frammentazione e garantire la competitività e l'efficienza del settore. La ricerca della dimensione ottimale dell'ATO, all'interno del quale viene erogato il servizio, consente di identificare l'estensione geografica che meglio permette di contenere i costi della gestione, favorendo l'apertura del mercato in una prospettiva competitiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, n. 32 del 2015, n. 134 del 2013, n. 62 del 2012 e n. 325 del 2010 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le leggi-provvedimento sono compatibili con l'assetto dei poteri riconosciuto dalla Costituzione pur se adottate dalle Regioni, ma allo Stato, nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la forma e il contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 275 del 2013, n. 20 del 2012, n. 289 del 2010, n. 270 del 2010, n. 44 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Liguria;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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