Corte costituzionale
Sentenza n. 172/2017
Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 6 giugno 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 11 del 5 luglio 2016
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l)
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 39522
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 11 del 2016, la qualificazione materiale operata dalla sentenza n. 81 del 2017 - che ha giudicato invasiva della competenza statale esclusiva in materia di "giurisdizione e norme processuali" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) una disposizione analoga della Regione Veneto - non impedisce di verificare se sussista altresì la prospettata invasione delle competenze statali esclusive in materia di "ordine pubblico e sicurezza" e "ordinamento penale" (art. 117, secondo comma, lett. h ed l, Cost.), in merito alle quali la Corte costituzionale, nella citata sentenza, non si è pronunciata.
Massima n. 39523
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 11 del 2016, che prevede il patrocinio a spese della Regione, nei procedimenti penali, per i cittadini che, vittime di delitti contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per eccesso colposo in legittima difesa o siano assolti per legittima difesa. La disposizione impugnata dal Governo - mentre non presenta profili di interferenza con la materia "ordinamento penale" - pertiene e si ripercuote (oltre che sulla materia "giurisdizione e norme processuali", di cui al non evocato art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) sulla competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza". Infatti - pur a prescindere dalla correttezza della plausibile interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo cui il rimborso delle spese legali sostenute nella fase delle indagini potrebbe (anche ad opera del successivo regolamento di Giunta) essere esteso ai condannati - la concessione di un sostegno economico ai cittadini accusati di aver colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa è manifestazione di un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, materia che è stata sempre considerata riservata allo Stato. È dunque la ratio ispiratrice della disposizione che - incoraggiando (o non scoraggiando), in ambito regionale, il ricorso alla "ragion fattasi" - interferisce (anche) con la materia "ordine pubblico e sicurezza". Le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo, e quindi sul diritto di difesa, appartengono alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di "giurisdizione e norme processuali", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2017 ) . Una normativa regionale che intervenga sulla disciplina del patrocinio legale nel processo penale non presenta profili di interferenza con la materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza statale, poiché non incide su fattispecie penali, non modifica i presupposti per l'applicazione di norme penali, non introduce nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, né produce effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato . ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2014, n. 63 del 2012, n. 122 del 2010, n. 259 del 2009, n. 387 del 2008, n. 183 del 2006, n. 172 del 2005 e n. 185 del 2004, sull'ambito della materia "ordinamento penale" ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il tema della prevenzione dei reati e del contrasto alla criminalità è riservato allo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 33 del 2015, n. 35 del 2012, n. 34 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 del 2010, n. 72 del 2010, n. 237 del 2006 e n. 313 del 2003 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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