Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2017

Corte cost., sent. 12 luglio 2017, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2017
Data di deposito
12 luglio 2017
Data di decisione
20 giugno 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 777, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 6, § 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • Sentenza Corte EDU 15 aprile 2014, Stefanetti e altri c. Italia, 132
  • Sentenza Corte EDU 1° giugno 2017, Stefanetti e altri c. Italia, 132

Massime

Massima n. 39868

È dichiarata ("allo stato") inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, della CEDU e 1 del relativo Protocollo addizionale - dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, che, nel formulare l'interpretazione dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 488 del 1968, sostanzialmente prevede (con effetto retroattivo) che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo. Con la sentenza "Stefanetti" del 15 aprile 2014, invocata dal rimettente, la Corte EDU non ha evidenziato un profilo di incompatibilità del denunciato criterio di ricalcolo con l'art. 1 del Protocollo addizionale, che comporti, per interposizione, il contrasto della disposizione nazionale, nella sua interezza, con l'art. 117, primo comma, Cost. Detta sentenza - senza contraddire la valutazione, espressa nella sentenza "Maggio" del 2011, di compatibilità convenzionale di riduzioni (per effetto del ricalcolo) inferiori alla metà della pensione - ha riconosciuto, a fronte di decurtazioni di quasi due terzi e con specifico riferimento agli "elementi pertinenti" dei casi da decidere (lunghi periodi trascorsi in Svizzera, entità dei contributi ivi versati, categoria lavorativa di appartenenza, qualità degli stili di vita), che l'applicazione del censurato criterio di ricalcolo ha comportato una riduzione delle pensioni dei nove ricorrenti eccessiva e sproporzionata, unitamente ad un vulnus, in questi termini non ragionevole, all'affidamento da essi riposto nella legge interpretata. La successiva sentenza "Stefanetti" del 1° giugno 2017 ha ritenuto congruo, per tali violazioni, un indennizzo quantificato in misura non superiore al 55 per cento della differenza tra la pensione ricalcolata e quella altrimenti dovuta. In tal modo la Corte EDU - mentre ha denotato l'esistenza di una più circoscritta area di situazioni nelle quali la riparametrazione può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con gli artt. 3 e 38 Cost. - non ha indicato, in termini generali, quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette "pensioni svizzere", in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, venga a ledere il diritto dei lavoratori al "bene" della vita rappresentato dal credito relativo a pensione. L'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità - che impedisca la decurtazione di dette pensioni in misura lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali - nonché l'individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni, come tale rimessa alla discrezionalità del legislatore; l'eccessivo protrarsi della sua inerzia in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo non sarebbe tuttavia tollerabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2008 e n. 264 del 2012, e ordinanza n. 10 del 2014, che hanno respinto le questioni precedentemente sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, Cost., e, rispettivamente, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla sentenza "Maggio" della Corte EDU ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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