Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2017
Corte cost., sent. 11 luglio 2017, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2017
- Data di deposito
- 11 luglio 2017
- Data di decisione
- 6 giugno 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 32, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
Parametri
Massime
Massima n. 41389
Sono dichiarate inammissibili - per oscurità e contraddittorietà della motivazione, erroneità di presupposto interpretativo e motivazione insufficiente sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2011, come modificato dall'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2011, censurato dal Consiglio di Stato, in riferimento al principio di ragionevolezza [sotteso all'art. 3 Cost.], in quanto prevede la possibilità, totale o parziale, nei piani di lottizzazione e nei piani di zona già convenzionati, di "convertire" le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza, realizzate o da realizzare, in volumetrie residenziali, alla duplice condizione che le unità abitative così realizzate siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi sull'edilizia agevolata e che siano state effettuate le "cessioni di legge" relative alle aree destinate alle opere di urbanizzazione. L'asserita irragionevolezza prodotta dall'intervento legislativo sui rapporti convenzionali in atto risulta motivata in modo oscuro e contraddittorio, non essendo possibile comprendere se il rimettente imputi alla norma censurata l'effetto di costringere i Comuni a sostituirsi al privato nella realizzazione dei servizi connessi alla residenza o quello di imporre maggiori opere di urbanizzazione o entrambi, e ciò anche per la ripetuta confusione, nel testo dell'ordinanza, tra servizi connessi alla residenza e opere di urbanizzazione secondaria (distintamente considerati, invece, nel contesto normativo statale e regionale). Risulta, altresì, erroneo il presupposto interpretativo, neppure sorretto da ragioni, secondo cui i Comuni dovrebbero sostituirsi ai privati lottizzanti nella realizzazione dei servizi connessi. Né il rimettente fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che la conversione delle volumetrie consentita dalla norma censurata produrrebbe un aumento di carico urbanistico e renderebbe di conseguenza necessaria un'integrazione degli standard. Infine, l'interesse pubblico perseguito dalla norma censurata - ossia, l'accesso delle persone economicamente deboli all'abitazione - non è preso in alcuna considerazione, e ciò, in un giudizio avente come parametro il principio di ragionevolezza, contribuisce a rendere insufficiente la motivazione sulla non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 404 del 1988 e n. 49 del 1987, sull'interesse delle persone economicamente deboli all'accesso all'abitazione ). Il carattere oscuro e contraddittorio della motivazione della questione di legittimità costituzionale è già di per sé sufficiente a determinarne l'inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 244 del 2011, ordinanza n. 369 del 2006 ). L'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente comporta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2015, n. 153 del 2015, n. 218 del 2014, n. 249 del 2011 e n. 125 del 2009, ordinanza n. 187 del 2015 ). La carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza comporta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016 e n. 120 del 2015, ordinanze n. 247 del 2016, n. 172 del 2016, n. 93 del 2016, n. 33 del 2016 e n. 52 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.18, comma 32, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sollevate, in riferimento al principio di ragionevolezza, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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