Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2017

Corte cost., sent. 11 luglio 2017, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2017
Data di deposito
11 luglio 2017
Data di decisione
6 giugno 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge della Regione Liguria n. 8 del 21 giugno 2016
  • art. 8-quater, secondo e terzo periodo, legge della Regione Liguria n. 25 del 17 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 40392

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 2, della legge reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge reg. Liguria n. 25 del 2006. La disposizione impugnata dal Governo - che riconosce il trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare, se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, e al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue - concerne un aspetto della retribuzione e, per tale assorbente profilo, incide sulla materia "ordinamento civile", riservata alla competenza esclusiva dello Stato, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva. A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992, dall'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega) - la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, inclusi quelli delle Regioni (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), è retta dal codice civile e dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), e rientra pertanto nella materia "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 151 del 2010 ).

Massima n. 40393

Accolta - per violazione dell'art. 17, secondo comma, lett. l), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge reg. Liguria n. 25 del 2006, resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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