Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2017
Corte cost., sent. 27 giugno 2017, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2017
- Data di deposito
- 27 giugno 2017
- Data di decisione
- 23 maggio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, lett. b), legge della Regione Molise n. 5 del 4 maggio 2016
- art. 6, comma 1, lett. l-bis), legge della Regione Molise n. 25 del 13 novembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 39959
È dichiarata inammissibile - per difetto della necessaria piena corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 5 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dei principi comunitari in materia di concorrenza. Tale parametro, infatti, non risulta evocato nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione della predetta disposizione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015 ).
Massima n. 39960
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 5 del 2016, che, inserendo la lett. l-bis all'art. 6, comma 1, della legge reg. Molise n. 25 del 2012, introduce il "domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia" tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge n. 21 del 1992. A differenza della caducata lett. b) dello stesso art. 6, comma 1, che prevedeva un requisito di status (residenza da almeno un anno e ubicazione della sede legale dell'impresa in territorio molisano) connotato da una evidente funzione "protezionistica" degli operatori locali, la norma ora impugnata non è volta a rendere difficoltoso l'accesso al mercato regionale di soggetti "esterni", attraverso un mero elemento di "localizzazione", e dunque non presenta profili lesivi della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, costituendo invece espressione della competenza a regolare il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, demandata alle Regioni dal legislatore nazionale. È infatti coerente e funzionale alla configurazione e alla finalità impresse dalla legge quadro n. 21 del 1992 al ruolo dei conducenti, che il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale abbia un domicilio professionale nello stesso ambito territoriale in cui è abilitato e intende svolgere la sua attività, essendo assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione. ( Precedente citato: sentenza n. 264 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise n. 5 del 2016, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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