Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2017
Corte cost., sent. 27 giugno 2017, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2017
- Data di deposito
- 27 giugno 2017
- Data di decisione
- 4 aprile 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
- art. 29, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
- art. 29, comma 3, decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
- legge n. 2 del 28 novembre 2009
- legge n. 2 del 28 gennaio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 39989
Sono dichiarate inammissibili - per omessa considerazione di disposizioni successive a quelle censurate - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), censurato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nell'introdurre un tetto massimo di stanziamento e una procedura per la selezione dei crediti d'imposta regolati dall'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, non fa salvi i diritti sorti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del d.l. citato). Il giudice a quo non ha valutato l'impatto sul quadro normativo di riferimento dei successivi artt. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e 4, comma 1, del d.l. n. 40 del 2010, che introducono novità non marginali nel complesso normativo in esame; né ha spiegato - come invece occorreva - perché la disciplina da essi introdotta, sensibilmente più favorevole al contribuente-creditore, sia tale da non far venir meno il vulnus costituzionale denunciato e, ciò nonostante, sia non meritevole di censura. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 236 del 2014 ).
Massima n. 39990
Il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, ma esige che ciò avvenga alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti. ( Precedenti citati: sentenze n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 103 del 2013, n. 302 del 2010, n. 236 del 2009, n. 206 del 2009 e n. 416 del 1999 ). L'intervento retroattivo del legislatore può incidere sull'affidamento dei cittadini a condizione che: 1) trovi giustificazione in principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, e dunque abbia una causa normativa adeguata, quale un interesse pubblico sopravvenuto o una inderogabile esigenza; 2) sia comunque rispettoso del principio di ragionevolezza inteso, anche, come proporzionalità. In altri termini, il principio dell'affidamento è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 34 del 2015, n. 308 del 2013, n. 92 del 2013, n. 264 del 2012 e n. 349 del 1985 ).
Massima n. 39991
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, censurato dalla Corte di cassazione - in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche - nella parte in cui, nell'introdurre un tetto massimo di stanziamento e una procedura per la selezione dei crediti d'imposta regolati dall'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, non fa salvi i diritti e le aspettative sorti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del citato d.l.) La disposizione censurata è inserita nel primo intervento legislativo diretto a fronteggiare la crisi economica internazionale iniziata nel 2008, e - alla luce delle sue finalità e del contesto economico che ne ha visto la genesi - ha una causa normativa adeguata, perché trova giustificazione nei principi, diritti e beni di rilievo costituzionale tutelati dagli artt. 2, 3 e 81 Cost. Essa inoltre non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la retroattiva ablazione dei crediti non ammessi nella selezione si è ridotta di circa la metà per effetto dei successivi interventi normativi che hanno destinato ulteriori stanziamenti ad essi soltanto, con la conseguenza che la posizione dei loro titolari (c.d. creditori "perdenti") è stata incisa non già in maniera assoluta, ma solo in una misura (pari al 5 o al 20 per cento dei costi sostenuti) non decisiva per il complessivo andamento economico delle imprese. Né è senza rilievo che il diritto in questione non sia espressione di una pretesa fondata su un rapporto convenzionale, ma abbia ad oggetto il riconoscimento di un beneficio, per di più di natura fiscale, e quindi maturato in un ambito in cui il tasso di politicità delle scelte legislative è massimo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 34 del 2015, n. 308 del 2013, n. 170 del 2013, n. 103 del 2013, n. 92 del 2013, n. 264 del 2012, n. 78 del 2012 ).
Massima n. 39992
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura selettiva di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. Contrariamente a quanto eccepito, le censure del rimettente non si appuntano sulle modalità esecutive stabilite dall'Agenzia delle entrate, ma sulle norme legislative che hanno disciplinato la procedura, la cui declaratoria di illegittimità costituzionale travolgerebbe l'intero meccanismo che ha condotto al diniego del beneficio all'impresa ricorrente nel giudizio a quo, con l'ulteriore conseguenza che risulta ininfluente l'omessa indicazione nell'ordinanza di rimessione del momento in cui essa ha inoltrato l'istanza telematica.
Massima n. 39993
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura (selettiva) di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. L'eventuale accoglimento della questione determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, finanziamento che è riservato ai "perdenti". Né a tale irrazionalità si potrebbe ovviare con un intervento della Corte costituzionale, che - attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - finirebbe con il sovrapporre la propria valutazione discrezionale a quella del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2014 e n. 223 del 2015; ordinanza n. 46 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 2, lettera a), e 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, lettera a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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