Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2017

Corte cost., sent. 14 giugno 2017, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2017
Data di deposito
14 giugno 2017
Data di decisione
23 maggio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 88, legge della Regione Liguria n. 29 del 30 dicembre 2015
  • art. 89, comma 1, legge della Regione Liguria n. 29 del 30 dicembre 2015
  • art. 16, comma 8, bis, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
  • art. 19, comma 1, bis, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
  • art. 18, comma 1, bis, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
  • art. 92, legge della Regione Liguria n. 29 del 30 dicembre 2015
  • art. 93, legge della Regione Liguria n. 29 del 30 dicembre 2015
  • art. 36, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
  • art. 35, comma 9, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 10, legge n. 157 del 1° febbraio 1992
  • art. 18, legge n. 157 del 1° febbraio 1992
  • art. 12, legge n. 157 del 1° febbraio 1992
  • art. 12, comma 2, legge n. 157 del 1° febbraio 1992
  • art. 21, comma 1, lett. g), legge n. 157 del 1° febbraio 1992
  • art. 12, comma 3, legge n. 157 del 1° febbraio 1992
  • art. 19, comma 2, legge n. 157 del 1° febbraio 1992

Massime

Massima n. 39321

La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate - disposta, con effetto dall'8 dicembre 2016, dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Liguria n. 31 del 2016 - non determina cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 88 e 89, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2015. Le disposizioni abrogate hanno trovato applicazione medio tempore, l'una avendo determinato il periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre 2016, l'altra avendo consentito a partire dalla terza domenica di ottobre 2016, di usufruire di giornate di caccia in forma diversa da quella per cui si è optato. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016 ).

Massima n. 39322

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La norma impugnata dal Governo - nel determinare direttamente l'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia - si pone in contrasto con gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali prevedono che detto arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento. Tale prescrizione assicura garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici, ed esprime perciò una inderogabile regola di tutela ambientale alla quale la norma regionale illegittimamente si è sottratta. ( Precedente citato: sentenza n. 193 del 2013 ).

Massima n. 39323

Accolta la questione di costituzionalità dell'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, per violazione della regola inderogabile di tutela ambientale che riserva al piano faunistico-venatorio la determinazione dell'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, resta assorbito l'ulteriore profilo relativo alla previsione, nella stessa norma impugnata, di un termine per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ricadente in un periodo durante il quale l'attività venatoria è vietata.

Massima n. 39324

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 89, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 18 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La norma impugnata dal Governo - nel permettere, sia pur con condizioni e limiti, che la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato - si pone in contrasto con l'art. 12 della legge n. 157 del 1992, che obbliga a praticare la caccia "in via esclusiva" in una delle tre forme ivi elencate. Tale prescrizione, in quanto volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, può essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela, ciò che non avviene nella specie in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2012 e n. 278 del 2012 ).

Massima n. 39325

Gli artt. 92 e 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015 devono ritenersi impugnati dal Governo con esclusivo riferimento alle rispettive porzioni normative (sostituzione del comma 9 dell'art. 35 e del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994) alle quali è dedicata la motivazione del ricorso.

Massima n. 39326

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con l'inderogabile regola - desumibile dagli artt. 12, commi 2 e 3, e 21, comma 1, lett. g ), della legge n. 157 del 1992, e ricadente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - che vieta, quando l'esercizio venatorio è precluso, l'introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all'uso. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2015 ).

Massima n. 39327

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA [Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale] non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici. La norma impugnata dal Governo - omettendo di fare riferimento alle verifiche demandate all'ISPRA, il cui intervento ha particolare valore per garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale - non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, bensì parifica i due strumenti, in contrasto con la normativa statale (art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992) che, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, risulta inderogabile da parte della legislazione regionale. Né vale in contrario la previsione che il piano di abbattimento non subordinato all'accertamento dell'inefficacia del metodo ecologico, debba tenere conto delle modalità di abbattimento - neppure vincolanti - indicate dall'ISPRA. ( Precedenti citati: sentenza n. 278 del 2012, sulla inderogabilità dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992; sentenza n. 107 del 2014, sul valore dell'intervento dell'ISPRA ).

Massima n. 39328

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 93 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di "cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore". La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano. L'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 18 della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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