Corte costituzionale
Sentenza n. 126/2017
Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/2017
- Data di deposito
- 26 maggio 2017
- Data di decisione
- 11 aprile 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 10 del 24 maggio 2016
- art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 7 del 5 marzo 2001
- art. 17, comma 3, legge provincia Bolzano n. 10 del 24 maggio 2016
- art. 1, comma 2, legge provincia Bolzano n. 10 del 24 maggio 2016
- art. 18, comma 1, legge provincia Bolzano n. 14 del 15 novembre 2002
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 9, nn. 4) e 5), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 29), statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 41207
È dichiarato estinto il processo - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla Provincia autonoma costituita in giudizio - relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, sostitutivo dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta modifica della norma impugnata, disposta dall'art. 28, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016). ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2015 e n. 77 del 2015, ordinanze n. 49 del 2017, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016 )
Massima n. 41208
È dichiarato estinto il processo - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla Provincia autonoma costituita in giudizio - relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 9, nn. 4) e 5), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 3 del d.P.R. n. 197 del 1980 e all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, disposta dall'art. 31, comma 1, lett. b, della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016). ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2015 e n. 77 del 2015, ordinanze n. 49 del 2017, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016 ).
Massima n. 41209
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di "assistenza ospedaliera", attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, con la conseguenza che - in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della "tutela della salute", non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. ( Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2007, n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005; sentenza n. 282 del 2002, secondo cui la formulazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali ).
Massima n. 41210
In materia di istruzione e formazione professionale, l'art. 117 Cost., come novellato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, non prevede una forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza delle Province autonome riguardante l'addestramento e la formazione professionale, configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, in detta materia, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. ( Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010 e n. 213 del 2009 ).
Massima n. 41211
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, sostitutivo dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2002, impugnato dal Governo - in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto consente che il ruolo di tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale sia svolto da medici di medicina generale o da medici pediatri di libera scelta che siano convenzionati con il servizio sanitario da almeno sei anni, in difformità dalla normativa statale (art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999) che richiede il convenzionamento da almeno dieci anni. La disposizione provinciale disciplina, con riguardo ai requisiti e ai compiti dei medici tutori, la formazione specifica in medicina generale, la quale - in ragione dell'invariato suo carattere prevalentemente pratico-professionale, confermato dalla direttiva 2005/36/CE e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007) - continua a rientrare principalmente nella materia "addestramento e formazione professionale", attribuita dallo statuto speciale (art. 8, n. 29) alla competenza primaria delle Province autonome, non valendo in contrario che la formazione dei medici possa incidere indirettamente anche sulla "tutela della salute" di competenza provinciale concorrente (artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Pertanto, la disciplina impugnata costituisce - sia per l'oggetto che per il fine - legittima espressione della potestà legislativa primaria provinciale in materia di "formazione professionale". ( Precedenti citati: sentenze n. 406 del 2001, n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993, sulla ascrivibilità della formazione specifica in medicina generale alla materia "addestramento e formazione professionale" anche prima della riforma del Titolo V Cost.; sentenze n. 126 del 2014 e n. 52 del 2010, secondo cui l'ambito materiale prevalente cui è ascrivibile la disposizione impugnata va desunto dal suo nucleo essenziale; sentenza n. 108 del 2012, riguardo alla incidenza indiretta della formazione dei medici su interessi appartenenti alla sfera della sanità ).
Massima n. 41212
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, sostitutivo dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2002, è inammissibile - per tardività e per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa del ricorso - la censura formulata dal ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e incentrata sull'assunto che la norma impugnata sarebbe illegittima anche se riconducibile alla potestà legislativa primaria provinciale in materia di "addestramento e formazione professionale", perché travalicherebbe il limite statutario del rispetto degli obblighi internazionali (in specie, derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia di formazione specifica in medicina generale). Si tratta infatti di un autonomo motivo di impugnazione, non tempestivamente proposto; e, in ogni caso, i parametri invocati (artt. 4 e 8, n. 29, dello statuto speciale) non sono tra quelli per cui il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposizione del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 5 e 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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