Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2017
Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2017
- Data di deposito
- 26 maggio 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 7, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 40051
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, che stabilisce il tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro per il personale medico operante negli istituti di pena e titolare di altro incarico all'esterno di essi. La norma censurata dal TAR Puglia invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", cui vanno ricondotte sia la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa, sia la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato come presupposto della loro regolamentazione; né osta a tale conclusione la rilevanza che la regolazione dell'orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la Regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale che deve esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti da altre competenze statali, quali, appunto, quelle in materia di ordinamento civile. La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa - in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato - rientra nella materia "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 18 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011 e n. 324 del 2010 ). Le prestazioni rese dai c.d. "medici incaricati" nell'ambito degli istituti di pena non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione, con la conseguenza che ad esse non sono applicabili le disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro, a prescindere dalle deroghe previste in materia dalla normativa europea e nazionale (in particolare, dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 66 del 2003). ( Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010 ) . Nelle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita anche la mera riproduzione della norma statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2013 e n. 29 del 2006 ).
Massima n. 40052
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, resta assorbita quella sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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