Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2017
Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2017
- Data di deposito
- 11 maggio 2017
- Data di decisione
- 22 marzo 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Puglia n. 43 del 13 dicembre 2013
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 7, comma 10, decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012
- legge n. 189 del 8 novembre 2012
Massime
Massima n. 40108
Nell'esaminare le censure prospettate dall'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale può invertirne l'ordine per ragioni di priorità logico-giuridica. (Nella specie, tra le censure proposte avverso l'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, è stata esaminata per prima quella di violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", anteponendola alla censura di violazione di principi fondamentali della materia di legislazione concorrente "tutela della salute").
Massima n. 40109
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, censurato dal TAR Puglia - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Lungi dal disciplinare alcuno degli aspetti del gioco d'azzardo ricadenti nella competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", la disposizione censurata persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario rientranti nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, Cost.), essendo il legislatore regionale intervenuto (con una misura di "prevenzione logistica") per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi ove si radunano soggetti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e al conseguente rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo" o "ludopatia" (disturbo del comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo). Né la circostanza che l'autorità comunale, applicando la disposizione censurata, possa inibire l'esercizio di un'attività autorizzata dal questore implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni (finalizzate alla prevenzione dei reati e alla tutela dell'ordine pubblico) demandate dal TULPS all'autorità di pubblica sicurezza. ( Precedente citato: sentenza n. 300 del 2011 ). Per costante giurisprudenza, ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma censurata, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016, n. 245 del 2015, n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014 ). Nella materia di competenza statale "ordine pubblico e sicurezza" - che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale - ricadono gli interventi legislativi volti a contrastare il gioco illegale, a disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e a individuare i giochi leciti; al contrario, la fissazione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti "sensibili" rientra nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute", nella quale la Regione può legiferare rispettando i principi fondamentali della legislazione statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006; sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009; sentenza n. 300 del 2011 ).
Massima n. 40110
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, censurato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., esulano dal thema decidendum i profili secondo cui l'imposizione alle sale e apparecchi da gioco di una distanza minima assai breve rispetto a una molteplicità di luoghi "sensibili" eccederebbe lo scopo di tutelare le "fasce deboli" dal rischio della ludopatia, impedendo di fatto la gestione di sale da gioco nei Comuni di ridotte dimensioni demografiche e territoriali, penalizzando le iniziative e l'affidamento degli imprenditori del settore, e incentivando il gioco illecito. Tale rilievo riguarda il contenuto della regolamentazione concretamente adottata e non la competenza ad adottarla, e dunque è inconferente, non essendo la Corte costituzionale chiamata a verificare la conformità della norma censurata a parametri diversi da quello competenziale evocato.
Massima n. 40111
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, n. 43, censurato dal TAR Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale in materia di "tutela della salute" posto dall'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012 - nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Dalla evocata norma interposta si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della pianificazione a livello nazionale (con la partecipazione di plurimi soggetti istituzionali) prefigurata dalla medesima norma statale. Tale pianificazione non è mai avvenuta, non essendo stato emanato il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri, e ciò rende l'intero meccanismo inoperante, non potendo ritenersi che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale. La successiva legislazione statale (artt. 14 della legge n. 23 del 2014 e 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015) dimostra che gli enti locali - e, a fortiori, le Regioni tramite lo strumento legislativo - potevano adottare medio tempore discipline regolatrici delle distanze delle sale da gioco dai luoghi "sensibili" pur in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012, e che i criteri per la dislocazione delle sale da gioco, anche nell'ottica della tutela della salute, non dovevano essere necessariamente fissati in forza del citato art. 7, comma 10. ( Precedenti citati: sentenza n. 158 del 2016; sentenza n. 220 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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