Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2017

Corte cost., ord. 24 marzo 2017, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2017
Data di deposito
24 marzo 2017
Data di decisione
7 febbraio 2017
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Regione Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012
  • art. 14, legge della Regione Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012
  • art. 16, legge della Regione Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 39406

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Piemonte perché, a fronte del mutamento del quadro normativo, proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, censurati - in riferimento all'art. 123, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto reg. Piemonte - nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle comunità montane. La sopravvenuta legge regionale statutaria n. 7 del 2016, eliminando i riferimenti alle comunità montane contenuti nelle citate disposizioni dello Statuto regionale, per un verso ha modificato il quadro normativo proprio sotto il profilo in merito al quale il giudice a quo - investito dell'impugnazione degli atti regionali di selezione e nomina del commissario liquidatore della Comunità montana Alpi del Mare - ha ravvisato la rilevanza delle questioni sollevate; e, per altro verso, ha investito specificamente i parametri interposti evocati dal rimettente, in relazione all'art. 123, primo e secondo comma, Cost., a sostegno della configurazione delle comunità montane come enti "statutariamente necessari". Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a fronte di un mutamento del quadro normativo che riguardi il parametro interposto, occorre restituire gli atti al giudice a quo affinché questi proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni. ( Precedenti citati: ordinanze n. 102 del 2015 e n. 35 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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