Corte costituzionale
Ordinanza n. 200/2017
Corte cost., ord. 14 luglio 2017, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 200/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 20 giugno 2017
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
- art. 8, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
- art. 44, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 23 maggio 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lett.s), Costituzione
- art. 12, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Massime
Massima n. 39445
È ordinata la restituzione degli atti al TAR di Trento perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. ed in relazione agli artt. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 - degli artt. 24, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 1991 (il secondo in combinato disposto con l'art. 44 della legge provinciale n. 11 del 2007), i quali consentono, rispettivamente, l'esercizio congiunto di attività venatorie in forma vagante e mediante appostamento fisso, nonché la caccia nei parchi. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento ha subìto notevoli modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 239 del 2016, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che, tenendo conto del regime riservistico, prevede, tra l'altro, la facoltà di non optare tra le diverse forme di caccia e la possibilità che la legge provinciale disciplini l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo , affinché proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. ( Precedente citato: ordinanza n. 378 del 2008 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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