Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2017
Corte cost., ord. 4 luglio 2017, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2017
- Data di deposito
- 4 luglio 2017
- Data di decisione
- 7 giugno 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione Campania n. 20 del 13 giugno 2016
- art. 7, legge della Regione Campania n. 20 del 13 giugno 2016
Parametri
- art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 19, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 19, comma 3, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 19, comma 6, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 39499
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (nella specie, avente ad oggetto gli artt. 6 e 7 della legge reg. Campania n. 20 del 2016), è ammissibile la costituzione effettuata dalla parte resistente limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - in base al quale l'atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l'illustrazione delle stesse - mira a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate. ( Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016 ).
Massima n. 39500
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge reg. Campania n. 20 del 2016, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), m), e s), Cost., in relazione all'art. 19, commi 1, 3 e 6, della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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