Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2017
Corte cost., ord. 4 luglio 2017, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2017
- Data di deposito
- 4 luglio 2017
- Data di decisione
- 7 giugno 2017
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:155
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39661
La forma dell'ordinanza, utilizzata dall'autorità giurisdizionale ricorrente, può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso. ( Precedenti citati: ordinanze n. 139 del 2016, 91 del 2016, n. 137 del 2015 ).
Massima n. 39662
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il [ricorso per] conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Cosenza, sez. seconda civ., in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015, con cui è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da Antonio Gentile (senatore all'epoca dei fatti) nei confronti di Franco Petramala, per le quali pende giudizio civile di risarcimento del danno. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto sotto il primo profilo deve riconoscersi la legittimazione dell'organo giurisdizionale ricorrente a sollevare conflitto e quella del Senato ad esserne parte, sotto il secondo profilo il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di ciascuna Camera parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri. I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a sollevare conflitto tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. Il Senato della Repubblica è legittimato ad esser parte di conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale ordinario di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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