Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/2017
Corte cost., ord. 21 giugno 2017, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/2017
- Data di deposito
- 21 giugno 2017
- Data di decisione
- 24 maggio 2017
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 39627
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Catania perché riesamini, alla luce del mutato quadro normativo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53, anziché ad euro 103.291,38, come previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. per la fattispecie di dichiarazione infedele. Sia la disposizione censurata sia quella evocata dal rimettente quale tertium comparationis sono state modificate dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, i cui artt. 5 e 4 hanno inciso sulla descrizione delle rispettive condotte incriminate e sulle relative soglie di punibilità (riducendo quella dell'omessa dichiarazione a 50.000 euro, e innalzando quella della dichiarazione infedele a 150.000 euro, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha assunto come parametro ai fini dell'operazione di allineamento richiesto); inoltre, mentre la pena comminata per la dichiarazione infedele è rimasta invariata (reclusione da uno a tre anni), quella dell'omessa dichiarazione è stata aumentata nel minimo e nel massimo (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie non è più omogeneo come alla data dell'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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