Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2017
Corte cost., ord. 10 maggio 2017, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2017
- Data di deposito
- 10 maggio 2017
- Data di decisione
- 4 aprile 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:101
Norme oggetto del giudizio
- Doc. IV-ter, n. 4, deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 24, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2014
Massime
Massima n. 39507
È dichiarato inammissibile - per tardività - l'intervento del sen. Roberto Calderoli nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dallo stesso senatore nei confronti dell'onorevole Cécile Kashetu Kyenge, all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, né sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dall'interveniente. L'art. 24 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel disciplinare il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rinvia espressamente all'art. 4 delle medesime Norme integrative; pertanto, anche in detto giudizio l'atto di intervento deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo.
Massima n. 39508
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per irritualità della notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto - formulata dal Senato della Repubblica nel giudizio per conflitto tra poteri promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kyenge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione). L'irritualità della prima notificazione del ricorso e dell'ordinanza in copia fotostatica resta priva di rilevanza giuridica, essendo stato il procedimento di notificazione tempestivamente rinnovato mediante la seconda notifica dei medesimi atti in copia conforme, effettuata dal ricorrente entro il termine stabilito dall'ordinanza di ammissibilità. Parimenti tempestivo è il deposito dei predetti atti con la prova dell'avvenuta notificazione.
Massima n. 39509
È disposto che il ricorso e l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4) - con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kyenge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione) - siano [nuovamente] notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, unitamente alla presente ordinanza, entro i termini da questa stabiliti per la notifica e per il deposito. Tenuto conto anche della natura del giudizio per conflitto di attribuzione e degli interessi che in esso vengono fatti valere, nonché della più recente giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, si deve ritenere che la precedente notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto, effettuata dal giudice penale ricorrente per mezzo della polizia giudiziaria, non sia inesistente (come eccepito dal Senato), ma viziata da nullità sanabile, in quanto attuata con modalità non totalmente avulse dal modello legale contemplato dall'ordinamento. In esito a detta notifica, a causa della peculiarità e novità della questione processuale in esame, la costituzione in giudizio del Senato è stata effettuata solo per eccepire l'improcedibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, senza affrontare il merito del conflitto, onde è opportuno, al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio, disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità. ( Precedente citato: ordinanza n. 139 del 2016, dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto ). Nel giudizio per conflitto di attribuzione, il potere giudiziario agisce come parte del processo costituzionale, in posizione di parità con gli altri poteri dello Stato confliggenti, e può quindi avvalersi soltanto dei poteri che gli sono riconosciuti in qualità di parte, dal momento che le disposizioni concernenti i giudizi costituzionali non possono essere diversamente intese secondo che a proporre il (o a resistere al) conflitto di attribuzione sia il potere giudiziario o un altro potere dello Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 247 del 2004 e ordinanza n. 278 del 2004 ). In virtù del richiamo - operato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 - alle norme, in quanto applicabili, del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo (approvato dall'art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010), le notificazioni degli atti nel procedimento davanti alla Corte costituzionale sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile, così come disposto dall'art. 39, comma 2, del predetto codice. ( Precedente citato: sentenza n. 144 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Bergamo;
b) che il ricorso, l'ordinanza n. 139 del 2016 di ammissibilità del conflitto nonché la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2017ORDINANZARitenuto che è intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 9 agosto 2016, il sen. Roberto Calderoli, il quale ha sostenuto che dovrebbe poter accedere al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non solo il soggetto che ritiene di essere stato leso dalla condotta controversa, ma anche il soggetto al quale la condotta stessa è ascritta;che, con memoria del 10 marzo 2017, l'interveniente ha contestato, altresì, l'applicabilità, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dell'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in base al quale il deposito dell'atto di intervento risulterebbe tardivo;che, secondo la difesa del sen. Calderoli, il termine per l'intervento dovrebbe essere quello previsto dall'art. 10 o dall'art. 24 delle medesime norme integrative, o, in subordine, quello stabilito dagli artt. 28, comma 2, e 50, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;che, in via di ulteriore subordine, l'interveniente chiede di essere rimesso in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 del citato decreto legislativo.Considerato che l'art. 24 delle norme integrative, nel disciplinare il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rinvia espressamente all'art. 4 delle medesime norme integrative;che, pertanto, anche in detto giudizio l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo: termine che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ha natura perentoria;che neppure sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dall'interveniente.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento del sen. Roberto Calderoli.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Testo integrale
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