Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2016
Corte cost., sent. 6 maggio 2016, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2016
- Data di deposito
- 6 maggio 2016
- Data di decisione
- 20 aprile 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 75-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 4-quater, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- legge n. 49 del 21 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 38841
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.77, secondo comma, Cost., l'art. 4- quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, che solo in sede di conversione operata con l'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ha introdotto l'art. 75- bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contenente una contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La disposizione censurata - diversamente dall'art. 4 del testo originario del decreto, che contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza - prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. La palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge, rende evidente la violazione del menzionato parametro costituzionale per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, mancando qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni stesse. Restano assorbiti gli altri motivi di censura. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge, v. la sentenza n. 32/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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