Corte costituzionale

Sentenza n. 94/2016

Corte cost., sent. 6 maggio 2016, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/2016
Data di deposito
6 maggio 2016
Data di decisione
20 aprile 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:94

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38841

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.77, secondo comma, Cost., l'art. 4- quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, che solo in sede di conversione operata con l'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ha introdotto l'art. 75- bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contenente una contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La disposizione censurata - diversamente dall'art. 4 del testo originario del decreto, che contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza - prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. La palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge, rende evidente la violazione del menzionato parametro costituzionale per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, mancando qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni stesse. Restano assorbiti gli altri motivi di censura. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge, v. la sentenza n. 32/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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