Corte costituzionale

Sentenza n. 9/2016

Corte cost., sent. 21 gennaio 2016, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/2016
Data di deposito
21 gennaio 2016
Data di decisione
2 dicembre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 32 del 4 dicembre 2014
  • art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 32 del 4 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38700

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. c ), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. g ), Cost., in quanto include anche le «prefetture» tra i partecipanti al «Tavolo provinciale di coordinamento» finalizzato al monitoraggio degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie. Non risulta violata la competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'«organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» in quanto la norma impugnata non impone agli organi dello Stato il compimento di determinate attività, bensì si limita ad affidare alle Province il compito di promuovere la partecipazione al processo di definizione degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie di soggetti potenzialmente interessati agli interventi ed in possesso di informazioni e dati utili allo scopo. Tale partecipazione ha carattere non obbligatorio, come risulta desumibile sia dal fatto che la lista dei soggetti da coinvolgere include organismi di natura privata sia dalla genericità della formula di chiusura che si riferisce ad «altri soggetti interessati». Sul divieto per le Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, anche con riguardo alla previsione di forme di collaborazione e di coordinamento, v. le citate sentenze nn. 322/2006 e 429/2004.

Massima n. 38701

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. d ), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, comma primo e secondo, lett. h ) e s ), Cost. in relazione, rispettivamente, all'art. 8 della direttiva CE 30 novembre 2009, n. 147, in riferimento all'Allegato IV, lett. a ), della stessa direttiva, ed all'art. 21, primo comma, lett. u ) e z ), della l. 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui include tra le metodologie di eradicazione delle nutrie l'utilizzo di armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale e di trappole. La norma impugnata non viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» in quanto i divieti stabiliti nell'esercizio della suddetta competenza statale esclusiva dall'art. 21, primo comma, lett. u ) e z ), della l. n. 157 del 1992, in relazione alla determinazione di livelli minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica omeoterma, non sono riferibili all'attività di controllo ed eradicazione delle nutrie. Altresì, non risultano violati i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, considerato che la direttiva n. 2009/147/CE non è riferibile all'attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, bensì alla sola conservazione degli uccelli selvatici. Anche il divieto di fare impiego di trappole riguarda in modo specifico, ai sensi dell'art. 8, «la caccia, la cattura e l'uccisione di uccelli nel quadro della [...] direttiva». Infine, non è violata la competenza statale esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza»: l'art. 3, comma secondo, della legge regionale n. 20 del 2002, nel testo sostituito dalla norma censurata, esige espressamente che l'abbattimento degli animali abbia luogo nel «rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza» e che i soggetti che partecipino alle operazioni siano «in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso». Sulla riconducibilità dei divieti stabiliti dall'art. 21, primo comma, lett. u ) e z ), della l. n. 157 del 1992 all'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», v. le citate sentenze nn. 193/2010 e 106/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria ‒ Myocastor coypus)», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettere h) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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