Corte costituzionale
Sentenza n. 79/2016
Corte cost., sent. 7 aprile 2016, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/2016
- Data di deposito
- 7 aprile 2016
- Data di decisione
- 9 marzo 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 5, legge n. 81 del 25 marzo 1993
- art. 29, comma 6, legge n. 81 del 25 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 38820
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in violazione del divieto loro imposto, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, anche se inerente alla rispettiva attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. Le scelte discrezionali del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella configurazione del relativo trattamento sanzionatorio sono sindacabili solo se trasmodano nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee. Nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal giudice a quo , la disposizione impugnata non è omogenea all'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in tema di condotte realizzate dalle amministrazioni in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee. Quest'ultima fattispecie, inserita nel contesto di un'organica disciplina della comunicazione politica, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali ed è presidiata da sanzioni irrogate dall'AGCOM, la cui tipologia conferma che destinatari del divieto sono direttamente le amministrazioni pubbliche e non personalmente i soggetti che ne esercitano le funzioni. Nel caso de quo , al contrario, si vieta la propaganda di qualsiasi genere, avendo cioè a riferimento condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Inoltre, il divieto dettato dalla norma sospettata di incostituzionalità, pur essendo testualmente rivolto anch'esso alle pubbliche amministrazioni, per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale. Infine, diverso è anche l'arco temporale di efficacia del divieto, cosicché, in definitiva, la norma rivela una formulazione più ampia rispetto a quella presa come tertium comparationis . Sull'assenza di ostacoli alla riproposizione di un'identica questione già sollevata dal medesimo giudice, nel medesimo grado di giudizio, dichiarata manifestamente inammissibile, laddove il giudice a quo integri la precedente motivazione, descrivendo in modo esaustivo i fatti e individuando con chiarezza la questione sollevata, v. le citate sentenze nn. 38/2009, 287/2001 e 176/2000. Sulla possibilità di sindacare le scelte legislative ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex multis , le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009 e 324/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in relazione al successivo comma 6, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze