Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2016

Corte cost., sent. 7 aprile 2016, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/2016
Data di deposito
7 aprile 2016
Data di decisione
9 marzo 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 5, legge n. 81 del 25 marzo 1993
  • art. 29, comma 6, legge n. 81 del 25 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 38820

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in violazione del divieto loro imposto, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, anche se inerente alla rispettiva attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. Le scelte discrezionali del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella configurazione del relativo trattamento sanzionatorio sono sindacabili solo se trasmodano nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee. Nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal giudice a quo , la disposizione impugnata non è omogenea all'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in tema di condotte realizzate dalle amministrazioni in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee. Quest'ultima fattispecie, inserita nel contesto di un'organica disciplina della comunicazione politica, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali ed è presidiata da sanzioni irrogate dall'AGCOM, la cui tipologia conferma che destinatari del divieto sono direttamente le amministrazioni pubbliche e non personalmente i soggetti che ne esercitano le funzioni. Nel caso de quo , al contrario, si vieta la propaganda di qualsiasi genere, avendo cioè a riferimento condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Inoltre, il divieto dettato dalla norma sospettata di incostituzionalità, pur essendo testualmente rivolto anch'esso alle pubbliche amministrazioni, per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale. Infine, diverso è anche l'arco temporale di efficacia del divieto, cosicché, in definitiva, la norma rivela una formulazione più ampia rispetto a quella presa come tertium comparationis . Sull'assenza di ostacoli alla riproposizione di un'identica questione già sollevata dal medesimo giudice, nel medesimo grado di giudizio, dichiarata manifestamente inammissibile, laddove il giudice a quo integri la precedente motivazione, descrivendo in modo esaustivo i fatti e individuando con chiarezza la questione sollevata, v. le citate sentenze nn. 38/2009, 287/2001 e 176/2000. Sulla possibilità di sindacare le scelte legislative ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex multis , le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009 e 324/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in relazione al successivo comma 6, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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