Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2016
Corte cost., sent. 25 febbraio 2016, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2016
- Data di deposito
- 25 febbraio 2016
- Data di decisione
- 26 gennaio 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge della Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014
- art. 8, comma 4, legge della Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014
- art. 13, legge della Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014
- art. 11, legge della Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014
- art. 17, comma 1, legge della Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014
- art. 7, comma 2, legge della Regione Marche n. 16 del 13 aprile 2015
- art. 7, comma 3, legge della Regione Marche n. 16 del 13 aprile 2015
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 14, numero 6), direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
Massime
Massima n. 38745
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e ), Cost. - degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13 della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, che prevedono la definizione e la disciplina di una nuova struttura commerciale denominata "parco commerciale". Le disposizioni censurate sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lett. c ), d ), e e ), della legge regionale n. 16 del 2015 e lo ius superveniens è satisfattivo delle ragioni del ricorrente. Inoltre, il tempo intercorso tra le due discipline è talmente limitato da escludere l'applicazione medio tempore delle disposizioni regionali censurate. Per l'affermazione che, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate possa ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso e che le norme abrogate o modificate non abbiano ricevuto, medio tempore , applicazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 149/2015, 32/2015 e 165/2014.
Massima n. 38746
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - degli artt. 11 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29 e dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16, i quali prevedono, per gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, che il rilascio dell'autorizzazione sia condizionato al previo parere ovvero al confronto con le organizzazioni rappresentative elencate e che le medesime organizzazioni siano sentite in sede di definizione dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento. La direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno, stabilisce all'art. 14, n. 6, il divieto di coinvolgimento, diretto o indiretto, di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente. È precluso, quindi, al legislatore regionale prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ammessi dalle discipline comunitaria e statale, trattandosi di regolamentazione normativa riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, la normativa regionale censurata non ha introdotto requisiti ulteriori per il rilascio dell'autorizzazione, bensì ha stabilito la necessità, per la determinazione della procedura di autorizzazione, di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative, al fine di consentire la raccolta di tutte le informazioni utili al fine della successiva fase di deliberazione, da parte delle autorità competenti, delle singole autorizzazioni. Per l'affermazione che non si ha dichiarazione di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi di una modifica normativa che non sia satisfattiva delle pretese del ricorrente, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 178/2013. Per l'affermazione che, in caso di modifica legislativa non satisfattiva delle pretese del ricorrente, lo scrutinio di costituzionalità deve estendersi anche alla disposizione sopravvenuta, v. la citata sentenza n. 21/2016. Per l'affermazione che la mancata impugnazione di una disposizione riprodotta, in forma analoga o identica, da una legge successiva non può essere di per sé motivo di inammissibilità della questione, non trovando applicazione al processo costituzionale l'istituto dell'acquiescenza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 215/2015, 124/2015, 139/2013, 71/2012 e 187/2011. Sulla direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno, v. le citate sentenze nn. 98/2013 e 291/2012. Nel senso che la liberalizzazione nell'esercizio delle attività commerciali costituisce un principio dell'ordinamento nazionale, v. le citate sentenze nn. 165/2014, 200/2012, 247/2010, 152/2010, 167/2009 e 388/1992. Per l'affermazione che la liberalizzazione nell'esercizio delle attività commerciali è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 165/2014, 104/2014 e 98/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, degli artt. 11 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale"), e dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017");
2) dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13, della legge della Regione Marche n. 29 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente e Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze