Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2016
Corte cost., sent. 25 febbraio 2016, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2016
- Data di deposito
- 25 febbraio 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014
Parametri
- art. 47, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. a), decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014
- legge n. 80 del 23 maggio 2014
- legge n. 560 del 24 dicembre 1993
Massime
Massima n. 38743
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, impugnato in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lett. m ), e terzo comma, Cost., che - aggiungendo all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 il comma 1- bis - prevede che «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio». L'affermata lesione dell'art. 47 Cost. non è in alcun modo spiegata nel ricorso, nel quale il parametro costituzionale è evocato in maniera generica e non sono offerti argomenti di sorta idonei a far comprendere le ragioni per le quali la previsione costituzionale sarebbe violata. Il ricorso non è sorretto da una motivazione idonea neppure nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che la norma statale interposta - rappresentata dall'art. 3, comma 1, lett. a ) , del d.l. n. 47 del 2014 che impone la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente - incidendo sull'offerta minima degli alloggi destinati ai ceti meno abbienti, interviene sui livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, ma non offre alcun argomento, né generale né specifico, a supporto dell'affermazione e, di conseguenza, delle ragioni per le quali la norma regionale, nel prevedere la possibilità di una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi, interferirebbe con una competenza statale esclusiva. Risulta carente, infine, anche la motivazione a sostegno della censura con la quale il ricorrente lamenta l'invasione della competenza concorrente dello Stato nella materia «governo del territorio», con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto non sono indicati argomenti utili a individuare nel «governo del territorio» la materia pertinente, basandosi l'impugnazione esclusivamente sulla qualificazione conferita dal legislatore alla norma interposta. Sulla necessità che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi - indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità - e contenga una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis , le sentenze nn. 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003, 384/1999, 261/1995 e 85/1990. Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga una adeguata motivazione in termini più pregnanti rispetto ai giudizi in via incidentale, v. le citate sentenze nn. 233/2015, 218/2015, 153/2015, 142/2015, 82/2015, 259/2014, 36/2014, 41/2013, 139/2006 e 450/2005. Sull'inammissibilità della questione nel caso di genericità e assertività delle censure, v., ex plurimis , sentenze nn. 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.
Massima n. 38744
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, ., che - aggiungendo all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 il comma 1- bis - prevede che «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio». La norma regionale impugnata contrasta con il principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 3, comma 1, lett. a ) , del d.l. n. 47 del 2014, che impone la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica, del resto, la previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari. Sulla necessità che il ricorso in via principale indichi, ai fini dell'ammissibilità, la norma interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità della disposizione impugnata, v., ex plurimis , le sentenze nn. 312/2013, 266/2013, 250/2013 e 365/2006. Sulla riconducibilità nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, v. le sentenze n. 153/2015, 205/2013, 16/2010, 237/2009, 430/2007 e 417/2005. Sull'affermazione che l'imposizione del vincolo di destinazione specifica dei proventi della vendita all'acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione di quelli esistenti appare mezzo necessario al raggiungimento dell'obiettivo generale di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso la vendita di determinati beni, v., ex plurimis , le sentenze nn. 205/2013 e 63/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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