Corte costituzionale

Sentenza n. 288/2016

Corte cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/2016
Data di deposito
21 dicembre 2016
Data di decisione
8 novembre 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 18 del 11 maggio 2015
  • art. 21, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39345

Non può ritenersi cessata la materia del contendere nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015, che, modificando l'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, incrementa la spesa regionale rinvenendo la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dalla legge regionale n. 14 del 2015. La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015, che ha nuovamente sostituito l'art. 21 citato, espungendone il riferimento alla legge regionale n. 47 - non esclude che essa, medio tempore , possa aver trovato applicazione con l'emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla legge regionale n. 14 del 2015. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016 ).

Massima n. 39346

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015 [sostitutivo dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, prima della nuova sostituzione di esso ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015], che incrementa la spesa regionale e rinviene la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 14 del 2015. L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, a opera della sentenza n. 199 del 2016, dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 non comporta l'illegittimità in via derivata, per difetto di copertura finanziaria, della norma impugnata, poiché determina un incremento, e non una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, facendo venir meno la tassazione di favore introdotta dai suddetti commi per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, i quali (anche in forza del non caducato comma 1 del medesimo articolo) risultano ora assoggettati alla disciplina statale e al pagamento della tassa automobilistica, sensibilmente più onerosa, che essa comporta. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di Stabilità regionale 2015"), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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