Corte costituzionale
Sentenza n. 288/2016
Corte cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/2016
- Data di deposito
- 21 dicembre 2016
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Basilicata n. 18 del 11 maggio 2015
- art. 21, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39345
Non può ritenersi cessata la materia del contendere nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015, che, modificando l'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, incrementa la spesa regionale rinvenendo la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dalla legge regionale n. 14 del 2015. La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015, che ha nuovamente sostituito l'art. 21 citato, espungendone il riferimento alla legge regionale n. 47 - non esclude che essa, medio tempore , possa aver trovato applicazione con l'emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla legge regionale n. 14 del 2015. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016 ).
Massima n. 39346
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015 [sostitutivo dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, prima della nuova sostituzione di esso ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015], che incrementa la spesa regionale e rinviene la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 14 del 2015. L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, a opera della sentenza n. 199 del 2016, dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 non comporta l'illegittimità in via derivata, per difetto di copertura finanziaria, della norma impugnata, poiché determina un incremento, e non una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, facendo venir meno la tassazione di favore introdotta dai suddetti commi per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, i quali (anche in forza del non caducato comma 1 del medesimo articolo) risultano ora assoggettati alla disciplina statale e al pagamento della tassa automobilistica, sensibilmente più onerosa, che essa comporta. ( Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di Stabilità regionale 2015"), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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