Corte costituzionale

Sentenza n. 285/2016

Corte cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/2016
Data di deposito
21 dicembre 2016
Data di decisione
18 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, bis, legge della Regione Puglia n. 12 del 3 aprile 1995
  • art. 45, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 39193

Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 14, comma 2- bis , della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, è dichiarata ammissibile - con ordinanza letta in udienza - la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo , effettuata con atto depositato in data successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza di rimessione, prescritto dall'art. 3, comma 1, primo periodo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Benché detto termine abbia natura perentoria, la dedotta irregolarità della notifica dell'ordinanza di rimessione ne giustifica il mancato rispetto. (Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006, sulla natura perentoria del termine di costituzione nel giudizio).

Massima n. 39194

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 14, comma 2- bis , della legge della Regione Puglia n. 12 del 1995, introdotto dall'art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili. La norma censurata dal Consiglio di Stato, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, è volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore in esame, violando così la corrispondente competenza esclusiva statale, la quale consente alle Regioni, nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa residuale, di dettare solo discipline con "effetti pro-concorrenziali", purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali. Né può attribuirsi rilievo all'argomentazione della resistente, secondo cui la norma regionale troverebbe giustificazione nel limite dell'utilità sociale, posto all'iniziativa economica privata dal comma secondo dell'art. 41 Cost., rappresentata, nel caso in questione, dall'esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali, dal momento che l'art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 si fa già carico di tale esigenza, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014, n. 38 del 2013, n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007). Secondo la giurisprudenza costituzionale la "tutela della concorrenza", per il suo carattere "finalistico" e "trasversale", può influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, in quanto non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, ma anche una portata non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza. (Precedenti citati: sentenze n. 291 e n. 299 del 2012). L'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, tenendo conto che la tutela della concorrenza assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio o in altre materie. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012).

Massima n. 39195

Accolta, in parte qua, la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. e), Cost. - dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia n. 12 del 1995, restano assorbite le questioni sollevate in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 18 ottobre 2016ORDINANZARilevato che, nel giudizio di cui al n. 95 del reg. ord. 2015, Mapia srl, parte nel giudizio principale, ha depositato atto di costituzione in data 25 giugno 2015.Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»;che la predetta ordinanza n. 95 del 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, del 27 maggio 2015;che, benché detto termine abbia natura perentoria (ex multis, sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006), si riscontrano ragioni che giustificano il mancato rispetto del termine medesimo, in relazione alla dedotta irregolarità della notifica;che, pertanto, deve essere dichiarata ammissibile la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile la costituzione in giudizio di Mapia srl.F.to: Paolo Grossi, Presidente

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