Corte costituzionale
Sentenza n. 278/2016
Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/2016
- Data di deposito
- 16 dicembre 2016
- Data di decisione
- 9 novembre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015
- art. 15, comma 2, quater, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 10, comma 1, lett. b), n. 11), legge n. 23 del 11 marzo 2014
Massime
Massima n. 39280
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, formulata rispetto alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui, introducendo il comma 2- quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Il dato temporale che rileva ai fini della individuazione della norma da applicare nel giudizio a quo è quello relativo all'adozione della pronuncia cautelare, alla quale è immediatamente applicabile, in quanto di natura processuale, la nuova disciplina, pur se entrata in vigore successivamente alla data in cui l'istanza è stata formulata. Contrariamente all'assunto da cui muove l'eccezione, su tale punto non è necessaria una motivazione specifica da parte del rimettente, trattandosi di un principio pacifico. Del tutto ininfluente è, poi, la circostanza che l'ordinanza di rimessione segua di pochi giorni l'entrata in vigore della disciplina censurata.
Massima n. 39281
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 156 del 2015, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso - in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), n. 11), della legge n. 23 del 2014 - nella parte in cui, introducendo il comma 2- quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Lungi dall'essere censurabile per eccesso di delega, la scelta del legislatore delegato di introdurre la condanna alle spese della fase cautelare rappresenta il corretto esercizio della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata), in coerenza con la ratio della legge delega. La norma censurata si limita infatti ad anticipare la liquidazione delle spese della fase cautelare già alla chiusura di tale segmento processuale, dando applicazione al principio sostanziale della soccombenza con una regola più rigorosa, meramente processuale, che evidenzia l'incidenza (implicita nel suddetto principio) di tale fase sulla distribuzione delle spese processuali e costituisce un naturale sviluppo del criterio direttivo dell' "incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria", nella misura in cui rafforza l'efficacia deterrente della condanna alle spese, favorendo un più ragionato esercizio del diritto di azione. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014 e n. 230 del 2010 ). Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. In particolare va riconosciuta, in capo al legislatore delegato, una fisiologica attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, che deve, però, svolgersi nell'alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con il complessivo quadro normativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 194 del 2015, n. 146 del 2015 e n. 98 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui introduce l'art. 15, comma 2-quater, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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