Corte costituzionale

Sentenza n. 275/2016

Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/2016
Data di deposito
16 dicembre 2016
Data di decisione
19 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:275

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, bis, legge della Regione Abruzzo n. 78 del 15 dicembre 1978
  • art. 88, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 15 del 26 aprile 2004

Parametri

Massime

Massima n. 39356

La sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015 - che, in attuazione della legge n. 56 del 2014, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra cui quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio) - non incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2- bis , della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, nella parte in cui condiziona alle disponibilità finanziarie determinate dalle annuali leggi di bilancio l'erogazione del contributo regionale alle spese per il trasporto scolastico di alunni disabili sostenute dalle Province. Tale questione è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo, nel quale la ricorrente Provincia di Pescara contesta la riduzione, operata dalla Regione in applicazione della norma censurata, del contributo relativo a periodi anteriori al suddetto trasferimento, che resta regolato dalla normativa allora vigente.

Massima n. 39357

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 38, commi terzo e quarto, Cost. - l'art. 6, comma 2- bis , della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2004, limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,». La disposizione censurata dal TAR Abruzzo, condizionando a generiche ed indefinite previsioni di bilancio il finanziamento da parte della Regione del 50% delle spese per il trasporto degli studenti disabili sostenute dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale), lede il fondamentale diritto all'istruzione del disabile, in quanto comporta che la fruizione del servizio di assistenza e trasporto dello studente disabile - ascrivibile al nucleo indefettibile di garanzie per l'effettività del medesimo diritto - venga a dipendere da scelte finanziarie che la Regione può compiere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio si intende sorreggere. La conseguente aleatorietà e incertezza, nell' an e nel quantum, della contribuzione regionale, non solo incide negativamente sulla possibilità per le Province di programmare e organizzare il servizio di trasporto, ma consente alla Regione, in modo incoerente rispetto all'impegno assunto, di destinare con la legge di bilancio le risorse disponibili a spese facoltative piuttosto che a servizi diretti ad attuare diritti meritevoli di particolare tutela (ciò che è dimostrato dai dati storici della contribuzione regionale). Né la censurata previsione trova giustificazione nel necessario rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria della contribuzione regionale (art. 81 Cost.), poiché il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo. Affinché l'affermazione del diritto all'istruzione del disabile - consacrato nell'art. 38 Cost. e tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale, spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione di tale diritto, la cui natura fondamentale impone alla discrezionalità del legislatore il limite invalicabile del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e assistenza, che, per lo studente disabile, costituisce componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto. ( Precedente citato: sentenza n. 80 del 2010 ). In attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., la legge quadro n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università. La partecipazione del disabile al processo educativo con insegnati e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato. ( Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2010 e n. 215 del 1987 ). Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. ( Precedente citato: sentenza n. 215 del 1987 ).

Massima n. 39358

La legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa non costituiscono una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale. Le scelte allocative di risorse determinate attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati sono suscettibili di sindacato in quanto rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento della Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2016 e n. 260 del 1990 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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