Corte costituzionale
Sentenza n. 273/2016
Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/2016
- Data di deposito
- 16 dicembre 2016
- Data di decisione
- 22 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 21 maggio 2015
- art. 5, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 21 maggio 2015
Parametri
- art. 47, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. a), decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014
- legge n. 80 del 23 maggio 2014
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 39305
Sono ritenute inammissibili - per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - le censure dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015, proposte dal Governo in riferimento agli artt. 47 e 117, comma secondo, lett. m ), nonché all'art. 117, comma terzo, Cost., nella parte riguardante la materia "governo del territorio". L'evocazione dell'art. 47 Cost. - pur ove riferita all'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, di cui al secondo comma - risulta generica e totalmente priva di motivazione. La lamentata violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., non è sorretta da motivazione idonea, limitandosi il ricorrente ad affermare - senza il sostegno di alcun argomento, né generale né specifico - che il vincolo di destinazione esclusiva impresso ai proventi della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'art. 3, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014) inciderebbe sull'offerta minima di alloggi ai ceti meno abbienti e che la diversa destinazione consentita dalle norme regionali impugnate interferirebbe con la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "livelli essenziali delle prestazioni". Priva di adeguata motivazione è anche la dedotta lesione di un principio fondamentale della materia "governo del territorio", non essendo indicate le ragioni per cui il vincolo esclusivo di destinazione, di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a ), debba ritenersi espressione di un principio fondamentale in tale materia concorrente. Né è sufficiente a colmare le lacune argomentative della seconda e della terza censura il generico richiamo alla sentenza n. 121 del 2010. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, tenendo conto che l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. La genericità e l'assertività delle censure implicano, di conseguenza, l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2016, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 36 del 2014, n. 41 del 2013, n. 184 del 2012, n. 185 del 2011, n. 129 del 2011, n. 114 del 2011, n. 68 del 2011, n. 278 del 2010, n. 45 del 2010, n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999, n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990 ). La materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, espressione della competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni; il secondo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale, che ricade nella materia "governo del territorio"; il terzo livello normativo riguarda invece la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost. La previsione di un programma nazionale di edilizia abitativa riguarda la programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ed è riconducibile, pertanto, al secondo livello normativo, e quindi alla materia "governo del territorio". ( Precedente citato: sentenza n. 121 del 2010 ).
Massima n. 39306
È ritenuta ammissibile la censura dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015, proposta dal Governo in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., per violazione della competenza concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Il ricorso statale esprime con sufficiente chiarezza la natura di scelta finanziaria di fondo della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), evocato come norma interposta, evidenziando, seppur succintamente, la natura esclusiva del vincolo di destinazione che essa imprime alle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la precipua funzionalizzazione di detto vincolo alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale.
Massima n. 39307
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa alla materia "coordinamento della finanza pubblica" - l'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015. La normativa impugnata dal Governo, consentendo alle ATER (aziende territoriali per l'edilizia residenziale) abruzzesi di destinare il venti per cento dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi al ripianamento dei loro deficit finanziari (comma 3) e ai Comuni con meno di tremila abitanti di destinare la stessa quota percentuale alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale pubblica (comma 5), si pone in contrasto con l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 80 del 2014), che impone di destinare i proventi delle vendite esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Tale vincolo di destinazione esprime una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e va pertanto considerato come un principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica", con il quale il legislatore statale ha inteso fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari. ( Precedente citato: sentenza n. 38 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze