Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2016
Corte cost., sent. 15 dicembre 2016, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2016
- Data di deposito
- 15 dicembre 2016
- Data di decisione
- 9 novembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:270
Parametri
- art. 8, comma 1, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 117, comma 2, lett. q), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. r), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
Massime
Massima n. 39202
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, non è oggetto di censure specifiche - seppur richiamata nel "fatto" del ricorso - la previsione, contenuta nell'art. 2 [comma 3] dell'ordinanza, secondo cui le Regioni e Province autonome ufficialmente indenni dalle epizoozie che l'ordinanza mira a prevenire assegnano ai direttori generali delle asl l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.
Massima n. 39203
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Difetta l'interesse all'impugnazione dell'art. 3, comma 1, il quale - come chiarito dalla difesa statale - non stabilisce alcun obbligo di identificare elettronicamente tutti gli animali, ma solo di registrare presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) gli animali già elettronicamente identificati. Dall'art. 9, comma 1, non deriva alcun vincolo obbligatorio per la Provincia autonoma. Il comma 9 dello stesso art. 9 disciplina la mera informatizzazione della procedura di richiesta, conferma e rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti (per transumanza, monticazione e pascolo vagante), di cui ai commi da 2 a 8, nei cui confronti non è prospettata alcuna doglianza. Con riguardo all'art. 12, infine, non sono specificate le competenze statutarie e costituzionali che si assumono lese, facendosi generico riferimento ad un aggravio dei costi e oneri per la ricorrente.
Massima n. 39204
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato in relazione all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, impugnato in quanto, prevedendo l'utilizzazione esclusiva delle modalità informatiche presenti nella Banca dati dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN), disponibile unicamente in lingua italiana, non tutelerebbe il diritto degli utenti di lingua tedesca della Provincia ricorrente all'uso della propria madrelingua. La censura proposta non può essere apprezzata, per la mancanza, nel ricorso provinciale, di qualsiasi riferimento al complesso normativo estremamente articolato che tutela il bilinguismo (Titolo XI dello statuto speciale; d.P.R. n. 752 del 1976; d.P.R. n. 574 del 1988) nonché alle ragioni della sopravvenuta inadeguatezza di quanto già stabilito - con riguardo, in particolare, alla cooperazione applicativa - nella disciplina della BDN, alla quale hanno partecipato tutte le Regioni in generale (mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni) e le Province autonome in particolare (mediante accordo del 26 maggio 2005 tra i Ministeri competenti, le Regioni e le Province autonome).
Massima n. 39205
È dichiarato che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni [diverse dagli artt. 2, comma 3, 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12] dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Tale ordinanza - che rafforza le misure di identificazione e registrazione degli animali in funzione della necessità e urgenza di proseguire e intensificare la lotta alle malattie infettive trasmissibili, alla luce delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nei Report audit n. 6879/2013 e n. 8407/2010 - non invade le competenze statutariamente attribuite alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, né viola i limiti alla potestà regolamentare dello Stato, poiché - nel suo insieme - attiene in modo prevalente alla materia "profilassi internazionale" e - quanto all'azione aggiuntiva di raccolta ed elaborazione di dati ed elementi tecnico-scientifici su base nazionale - alle materie del "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale" e della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", tutte di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. q), r) ed s), Cost. In particolare, rientra nella profilassi internazionale l'obbligo per i territori ufficialmente indenni di inserire le informazioni relative all'esecuzione della profilassi nel sistema informativo SANAN (art. 3, comma 6, dell'ordinanza), mentre rientrano nel "coordinamento informatico" le modalità informatiche delle movimentazioni di animali (art. 3, comma 7, dell'ordinanza). Attesa la sussistenza di competenza esclusiva dello Stato, non può altresì trovare ingresso la censura riferita all'art. 117, quinto comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 653/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2013, n. 351 del 1999, sulla riconducibilità dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento alle materie "profilassi internazionale" e "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ). La materia cui è riconducibile l'atto impugnato per conflitto tra enti va identificata tenendo conto della sua ratio. ( Precedente citato: sentenza n. 167 del 2014 ). Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'art. 117, quinto comma, Cost. si riferisce alla partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e riconosce alle Regioni stesse il potere di attuare gli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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